Famiglia e filiazione - Adozione nazionale - Madre libera professionista - Indennità di maternità - Spettanza solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età - Disparità di trattamento rispetto alla madre libera professionista nel caso di adozione internazionale e alla madre lavoratrice dipendente nel caso di adozione nazionale - Irragionevolezza - Violazione dei principi di tutela della maternità e dell'infanzia e di protezione della donna lavoratrice e del bambino - Necessità di svincolare l'erogazione dell'indennità dal requisito del mancato superamento dei sei anni di età del bambino - Illegittimità costituzionale in parte qua.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 31, secondo comma, e 37, primo comma, Cost., l'art. 72 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (nella versione antecedente alle novità introdotte dall'art. 20 del d.lgs. n. 80 del 2015), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l'indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età. La disciplina, infatti, si pone in insanabile contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di tutela della maternità e dell'infanzia, declinato anche come tutela della donna lavoratrice e del bambino. La singolarità del trattamento riservato alla libera professionista che opti per l'adozione nazionale è discriminatorio poiché carente di ogni giustificazione razionale, idonea a dar conto del permanere, soltanto per questa fattispecie, di un limite rimosso per tutte le altre ipotesi. Non è dato individuare, infatti, elementi che giustifichino la differenza di trattamento delle libere professioniste rispetto a quello stabilito dal legislatore per le madri lavoratrici dipendenti, e dalla Corte per le madri libere professioniste che privilegino l'adozione internazionale. La norma censurata, inoltre, pregiudica l'interesse del minore di nazionalità italiana coinvolto in una procedura di adozione, arbitrariamente discriminato per effetto del dato, accidentale ed estrinseco, della tipologia del rapporto di lavoro facente capo alla madre o delle particolarità del rapporto di filiazione che si instaura. Pertanto, determinando diversificazioni sprovviste di una precisa ragion d'essere, la disposizione impugnata pregiudica a un tempo l'interesse della madre e del minore e la funzione stessa dell'indennità di maternità, da riconoscersi senza distinzioni tra categorie di madri lavoratrici e tra figli.
In merito alla modulazione temporale del trattamento di maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, v. la citata sentenza n. 257/2012.
Per la rimozione del limite per le madri libere professioniste che privilegino l'adozione internazionale, v. la citata la sentenza n. 371/2003.