Lavoro - Norme della Regione Sicilia - Operai forestali impiegati dall'amministrazione forestale per l'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta - Avviamento al lavoro attraverso l'inserimento nelle graduatorie dei vari contingenti distrettuali, aggiornate semestralmente - Previsione che gli operai ad esaurimento sono inclusi nella graduatoria unica distrettuale dopo l'ultimo dei lavoratori "centocinquantunisti" - Mancata previsione che la posposizione opera "solo in sede di prima applicazione" - Asserita discriminazione dei predetti operai rispetto ad altri pur assistiti dalla medesima garanzia occupazionale delle 151 giornate annue - Insussistenza - Possibilità di interpretazione conforme alla Costituzione - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 - censurato per violazione degli artt. 3 e 51, primo comma, Cost. - il quale prevede che gli operai forestali iscritti nel contingente ad esaurimento siano inclusi nella graduatoria unica distrettuale e inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori che godono di una garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative annue (c.d. centocinquantunisti). L'interpretazione fatta propria dal rimettente - secondo cui la posposizione opera non solo in sede di prima applicazione - comporterebbe effettivamente un trattamento irragionevolmente deteriore dei lavoratori del contingente ad esaurimento rispetto agli altri lavoratori che hanno la medesima garanzia occupazionale (centocinquantuno giornate lavorative annue), ai fini dell'inserimento nella graduatoria, prevista per l'avviamento al lavoro, dei vari contingenti di operai dei quali l'amministrazione forestale si avvale per l'esecuzione di lavori condotti in amministrazione diretta, con possibilità di scorrimento verso le fasce superiori. Tuttavia, il contrasto con la Costituzione deve essere superato interpretando la norma censurata - in modo non incompatibile con il dato letterale e tenendo conto del contesto normativo e della ratio legis - nel senso che l'inserimento degli operai del contingente ad esaurimento nella graduatoria distrettuale per l'avviamento al lavoro dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti avvenga solo in sede di prima applicazione e non anche in occasione degli aggiornamenti della graduatoria stessa.
Per l'affermazione che l'interprete deve adottare, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale, che impone di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione, v. le citate sentenze nn. 198/2003, 316/2001 e 113/2000.