Ordinanza 207/2015 (ECLI:IT:COST:2015:207)
Massima numero 38570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  23/09/2015;  Decisione del  23/09/2015
Deposito del 22/10/2015; Pubblicazione in G. U. 28/10/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Assistenza - Somme erogate indebitamente ai sensi dell'art. 1, commi 331 e 333, della legge n. 266 del 2005 (c.d. "bonus bebé") in favore di soggetti sprovvisti della cittadinanza italiana o comunitaria - Prevista non ripetibilità - Mancata estensione del beneficio ai cittadini italiani ovvero mancata previsione della ripetibilità indipendentemente dalla cittadinanza del percettore - Asserita violazione del principio di eguaglianza per ingiustificato deteriore trattamento dei cittadini italiani o comunitari rispetto agli extracomunitari - Inadeguata descrizione della fattispecie a quo - Prospettazione del petitum in forma ancipite - Inidoneità di una disposizione eccezionale a fungere da tertium comparationis - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1287, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non estende ai cittadini italiani il beneficio dell'irripetibilità delle somme erogate a norma dell'art. 1, commi 331 e 333, della legge n. 266 del 2005 (c.d. bonus bebé) ovvero nella parte in cui non ammette la ripetibilità di somme da chiunque indebitamente percepite senza distinzione di cittadinanza. L'ordinanza di rimessione non fornisce un'adeguata descrizione dei fatti di causa e delle motivazioni della domanda, indispensabile ai fini dello scrutinio della rilevanza della questione. Inoltre, il giudice rimettente, sollecitando una pronuncia additiva, prospetta il petitum in forma ancipite, proponendo soluzioni che risultano non solo alternative, ma anche concettualmente antitetiche. Infatti, adottando la prima soluzione, il beneficio dell'irripetibilità verrebbe esteso anche nei confronti dei "non stranieri" mentre, adottando la seconda, esso verrebbe eliminato nei confronti di tutti, dunque anche degli stranieri. Infine, la disposizione censurata, derogando al principio generale della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ., non può essere assunta quale tertium comparationis, come invece è stato fatto dal rimettente in riferimento all'unico parametro di cui all'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento tra cittadini e stranieri.

Sulla necessità di descrivere adeguatamente i fatti di causa, ai fini dello scrutinio della rilevanza della questione, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 52/2015, 183/2014 e 176/2014.

Sull'impossibilità di assumere quali tertia comparationis disposizioni eccezionali o derogatorie di princìpi generali, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 225/2014 e ordinanza n. 49/2013.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 1287

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte