Bilancio e contabilità pubblica – Finanza regionale – Emolumento accessorio una tantum – Oneri posti a carico del bilancio dei comuni – Ricorso della Regione Liguria – Lamentata violazione dell’autonomia politica finanziaria dei comuni e del principio di leale collaborazione – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036010).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse, dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5, 114, 119, primo e quarto comma, e 120, secondo comma, Cost., dell’art. 1, comma 332, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui pone a carico del bilancio dei comuni gli oneri derivanti dal riconoscimento – anche in favore dei dipendenti di tali enti – dell’emolumento accessorio una tantum previsto per il personale statale dall’art. 1, comma 330, della medesima legge, da corrispondersi per tredici mensilità e determinato nella misura dell’1,5% dello stipendio. L’emolumento previsto dal legislatore statale, temporaneo e circoscritto al trattamento di quiescenza, ha trovato applicazione per un periodo di tempo limitato e ben determinato, motivo per cui la disposizione impugnata presenta natura eccezionale e temporanea, tale da non inficiare l’autonomia politica e finanziaria dei comuni. Il legislatore statale, poi, operando nell’ambito di una propria competenza legislativa esclusiva, riferibile alla materia «ordinamento civile», ha eccezionalmente inteso individuare ex lege uno specifico e temporaneo aumento retributivo, non destinato a essere recepito in sede di contrattazione collettiva e inidoneo, anche sotto questo profilo, a determinare la violazione del coinvolgimento del sistema delle autonomie.