Ordinanza 208/2015 (ECLI:IT:COST:2015:208)
Massima numero 38571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
23/09/2015; Decisione del
23/09/2015
Deposito del 22/10/2015; Pubblicazione in G. U. 28/10/2015
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Compensazioni a regime tra somme dovute a qualsiasi titolo dagli enti locali al Ministero dell'interno e assegnazioni ministeriali, anche mediante trattenimento sulle somme ad essi spettanti a titolo dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 - Ricorso della Provincia di Bolzano - Accordo concluso con il Governo il 15 ottobre 2014 - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituta - Estinzione del processo.
Bilancio e contabilità pubblica - Compensazioni a regime tra somme dovute a qualsiasi titolo dagli enti locali al Ministero dell'interno e assegnazioni ministeriali, anche mediante trattenimento sulle somme ad essi spettanti a titolo dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 - Ricorso della Provincia di Bolzano - Accordo concluso con il Governo il 15 ottobre 2014 - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituta - Estinzione del processo.
Testo
E' estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i quali prevedono compensazioni a regime tra somme dovute a qualsiasi titolo dagli enti locali al Ministero dell'interno e assegnazioni ministeriali, anche mediante trattenimento sulle somme ad essi spettanti a titolo dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011. Infatti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale (in ottemperanza all'accordo concluso con il Governo il 15 ottobre 2014, il quale al punto 15 prevede l'impegno della Provincia a ritirare i ricorsi promossi contro lo Stato innanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica) determina, in quanto accettata dal resistente costituito, l'estinzione del processo.
E' estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i quali prevedono compensazioni a regime tra somme dovute a qualsiasi titolo dagli enti locali al Ministero dell'interno e assegnazioni ministeriali, anche mediante trattenimento sulle somme ad essi spettanti a titolo dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011. Infatti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale (in ottemperanza all'accordo concluso con il Governo il 15 ottobre 2014, il quale al punto 15 prevede l'impegno della Provincia a ritirare i ricorsi promossi contro lo Stato innanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica) determina, in quanto accettata dal resistente costituito, l'estinzione del processo.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2012
n. 228
art. 1
co. 128
legge
24/12/2012
n. 228
art. 1
co. 129
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4
co. 3