Ordinanza 209/2015 (ECLI:IT:COST:2015:209)
Massima numero 38572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  07/10/2015;  Decisione del  07/10/2015
Deposito del 22/10/2015; Pubblicazione in G. U. 28/10/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Trasferimento del personale ANAS in servizio al 31 maggio 2012 presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali (IVCA), prima all'Agenzia per le Infrastrutture stradali e poi alla Struttura di vigilanza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza il previo superamento di un concorso pubblico - Asserita violazione dei principi di uguaglianza, del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Incompleta ricostruzione e conseguente mancata ponderazione del quadro normativo di riferimento - Insufficiente descrizione della fattispecie a quo - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili, per incompleta ricostruzione e conseguente mancata ponderazione del quadro normativo di riferimento, nonché per insufficiente descrizione della fattispecie a quo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell'art. 36 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111), dell'art. 11 del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito, con modificazioni, in l. 24 febbraio 2012, n. 14), e dell'art. 12 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135). Le disposizioni impugnate hanno previsto il trasferimento del personale ANAS spa, in servizio presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali (IVCA) alla data del 31 maggio 2012, dapprima all'Agenzia per le infrastrutture stradali e poi alla Struttura di vigilanza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza il previo superamento di un pubblico concorso. I ricorrenti non motivano riguardo l'applicabilità alla fattispecie in esame delle norme anzidette. In particolare, non viene valutato dal giudice a quo se, ai fini della normativa citata, ANAS spa debba considerarsi "pubblica amministrazione", e se il personale di cui si tratta sia stato originariamente assunto da ANAS spa mediante esperimento di concorso e/o selezione pubblica.

Sull'impossibilità di considerare questioni o profili di illegittimità costituzionale dedotti esclusivamente dalle parti, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 83/2015, 56/2015, 37/2015 e 34/2015.

Sull'inammissibilità delle questioni per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 60/2015 e 18/2015.

Sulle procedure di concorso e selezione pubblica, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 225/2010 e 293/2009.

Sulle indicazioni indispensabili che l'ordinanza di rimessione deve contenere, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 128/2014.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 36  co. 

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

decreto-legge  29/12/2011  n. 216  art. 11  co. 

legge  24/02/2012  n. 14  art.   co. 

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 12  co. 

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte