Intervento in giudizio - Atto di intervento di soggetto che non è parte del giudizio principale e non è titolare di un interesse qualificato - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 44 del 2010, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 76 Cost., in quanto stabilisce per le emittenti televisive a pagamento limiti orari alla trasmissione di spot pubblicitari più restrittivi di quelli previsti per le emittenti "in chiaro", è inammissibile l'intervento della società Italia 7 Gold srl. Infatti, l'interveniente non è parte del giudizio principale, né risulta titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Per l'affermazione che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, v., ex multis, le ordinanze dibattimentali allegate alle seguenti citate decisioni: sentenza n. 134/2013; ordinanza n. 318/2013.
Sulla legittimazione di soggetti portatori di interessi qualificati, inerenti in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ad intervenire nei giudizi in via incidentale, v., ex plurimis, le ordinanze dibattimentali allegate alle citate sentenze nn. 244/2014, 162/2014, 134/2013 e 85/2013.