Radiotelevisione - Emittenti televisive a pagamento - Previsione di limiti orari alla trasmissione di messaggi pubblicitari più restrittivi di quelli stabiliti per le emittenti cosiddette "in chiaro" - Asserita irragionevolezza - Asserita disparità di trattamento - Prospettazione di un petitum puramente demolitorio, inidoneo a conseguire l'equiparazione delle situazioni poste a raffronto - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 44 del 2010, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto stabilisce per le emittenti televisive a pagamento limiti orari alla trasmissione di spot pubblicitari più restrittivi di quelli previsti per le emittenti cosiddette "in chiaro". Il giudice a quo richiede un intervento puramente demolitorio della disposizione censurata, inidoneo a conseguire l'auspicata equiparazione delle emittenti a pagamento a quelle in chiaro, quanto ai limiti di affollamento pubblicitario. Infatti, laddove la disposizione fosse annullata, le uniche emittenti televisive assoggettate a specifici limiti di affollamento pubblicitario sarebbero la concessionaria pubblica (art. 38, comma 1) e le emittenti in chiaro (art. 38, comma 2), venendo meno ogni limitazione per le emittenti a pagamento. In definitiva, l'esito prefigurato dal rimettente è conseguibile soltanto attraverso la rimodulazione legislativa dei limiti di affollamento.
Sull'inammissibilità della questione qualora il risultato avuto di mira dal rimettente sia conseguibile soltanto attraverso l'intervento del legislatore, v. le citate sentenze nn. 163/2014, 30/2014 e ordinanze nn. 200/2000, 259/1998.