Sentenza 210/2015 (ECLI:IT:COST:2015:210)
Massima numero 38575
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  07/10/2015;  Decisione del  07/10/2015
Deposito del 29/10/2015; Pubblicazione in G. U. 04/11/2015
Massime associate alla pronuncia:  38573  38574


Titolo
Radiotelevisione - Emittenti televisive a pagamento - Previsione di limiti orari alla trasmissione di messaggi pubblicitari più restrittivi di quelli stabiliti per le emittenti cosiddette "in chiaro" - Asserito eccesso di delega - Asserita violazione della libertà di iniziativa economica - Insussistenza - Disciplina coerentemente attuativa di direttiva europea - Sussistenza di finalità sociale ravvisabile nella tutela dei consumatori, della concorrenza e del pluralismo televisivo - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 44 del 2010, impugnato, in riferimento agli artt. 76 e 41 Cost., in quanto stabilisce per le emittenti televisive a pagamento limiti orari alla trasmissione di spot pubblicitari più restrittivi di quelli previsti per le emittenti cosiddette "in chiaro". La disposizione censurata è stata introdotta in esecuzione della legge n. 88 del 2009, con la quale il Governo è stato delegato a dare attuazione alla direttiva n. 2007/65/CE, concernente l'esercizio di attività televisive. Nel caso di delega per l'attuazione di una direttiva comunitaria, i princìpi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto, potendo autonomamente giustificare l'intervento del legislatore delegato. Nell'individuazione del contenuto precettivo della direttiva in esame rilevano il considerando n. 32, che richiama l'obiettivo dell'armonizzazione minimale, il n. 59, che ribadisce la necessità di mantenere limiti orari di affollamento e l'art. 3, che consente agli Stati membri di stabilire, per i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione, norme più particolareggiate o più rigorose, purché tali norme siano conformi al diritto comunitario. Di questa possibilità si è avvalso il legislatore delegato, il quale ha stabilito limiti di affollamento pubblicitario differenziati per le emittenti a pagamento. La coerenza della disposizione censurata con la ratio della direttiva, da individuarsi nella tutela equilibrata degli interessi delle emittenti televisive, da un lato, e di quelli dei consumatori - telespettatori, dall'altro, è stata positivamente accertata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza 18 luglio 2013, nella causa C-234/12, avente natura vincolante nei confronti del giudice rimettente. Il legislatore statale, inoltre, può e deve mantenere forme di regolazione dell'attività economica volte a garantire la coerenza dell'ordinamento interno con gli obiettivi di armonizzazione stabiliti dalle direttive europee; in tal senso, la libertà d'iniziativa economica può essere anche ragionevolmente limitata nel quadro di un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti. La disciplina nazionale oggetto di censura si conforma a quella europea, nella quale i princìpi e i criteri direttivi delle disposizioni relative all'affollamento pubblicitario televisivo mirano a realizzare la protezione dei consumatori, ed in particolare dei telespettatori, oltre che la tutela della concorrenza e del pluralismo televisivo. In tali obiettivi si ravvisa, in modo inequivoco, quella finalità sociale che appare in sé idonea a giustificare la misura normativa in esame.

Sulla necessità di individuare il contenuto della delega tenendo conto del sistema normativo nel quale la stessa si inserisce, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 134/2013, 272/2012, 230/2010, 98/2008 e 163/2000.

Per l'affermazione che nel caso di delega per l'attuazione di una direttiva comunitaria, i princìpi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto, v. le citate sentenze nn. 134/2013 e 32/2005.

Sulla possibilità di limitare la libertà di iniziativa economia, nel quadro di un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti, v. la citata sentenza n. 242/2014.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/07/2005  n. 177  art. 38  co. 5

decreto legislativo  15/03/2010  n. 44  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  07/07/2009  n. 88  art.   

direttiva CE  11/12/2007  n. 65  art.