Ordinanza 211/2015 (ECLI:IT:COST:2015:211)
Massima numero 38576
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CRISCUOLO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  23/09/2015;  Decisione del  23/09/2015
Deposito del 29/10/2015; Pubblicazione in G. U. 04/11/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno a carico di un senatore, in relazione ad affermazioni rese nel corso di una conferenza stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Corte d'appello di Palermo - Ordinanza n. 271 del 2014 dichiarativa dell'ammissibilità del conflitto - Notifica e successivo deposito degli atti nella cancelleria della Corte - Effettuazione oltre il termine perentorio di trenta giorni - Improcedibilità del ricorso.

Testo

È improcedibile, per violazione del termine perentorio per il deposito degli atti notificati nella cancelleria della Corte, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte d'appello di Palermo, nei confronti del Senato della Repubblica, avverso la deliberazione, assunta in data del 29 gennaio 2009 (doc. IV-ter, n. 5-A) con la quale è stata affermata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, comma primo, Cost., delle dichiarazioni, asseritamente diffamatorie, rese da un senatore (all'epoca dei fatti) nel corso di una conferenza stampa. Con ordinanza n. 271 del 2014, è stata dichiarata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'ammissibilità del conflitto, assegnando alla Corte d'appello ricorrente il termine di sessanta giorni, con decorso dalla comunicazione della stessa, per notificare al Senato della Repubblica il ricorso e l'ordinanza e il successivo termine di trenta giorni dall'ultima notificazione per il deposito degli stessi atti nella cancelleria della Corte costituzionale. Non può procedersi allo svolgimento della fase di merito del giudizio risultando il prescritto deposito effettuato oltre il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Infatti, il predetto termine - al pari del termine per la notificazione del ricorso e della relativa ordinanza di ammissibilità - ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza, perché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio, con la fase procedurale destinata a concludersi con la decisione definitiva sul merito.

Sul carattere perentorio del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 88/2005 e 172/2002, nonché le ordinanze nn. 317/2011, 41/2010, 188/2009, 430/2008, 253/2007 e 304/2006.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione del Senato della Repubblica  29/01/2009  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte