Ordinanza 212/2015 (ECLI:IT:COST:2015:212)
Massima numero 38577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  07/10/2015;  Decisione del  07/10/2015
Deposito del 29/10/2015; Pubblicazione in G. U. 04/11/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Revoca della patente disposta nei confronti di soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e divenuta definitiva in data anteriore a quella di entrata in vigore della norma denunciata - Censura di norma già caducata dalla sentenza n. 281 del 2013 - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 cod. strada (come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a, della legge n. 94 del 2009), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990). Quanto, infatti, al profilo specificamente contestato dai ricorrenti nei giudizi a quibus dell'applicazione della disciplina censurata anche in riferimento alle sentenze di patteggiamento divenute definitive prima dell'entrata in vigore della legge del 2009, la sentenza n. 281 del 2013 ha già caducato in parte qua la disposizione in esame. Nella sua applicazione a regime, invece, l'art. 120 cod. strada è estraneo al thema decidendum che occupa il rimettente, con conseguente irrilevanza delle censure proposte.

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a, della legge 15 luglio 2009, n. 94), nella parte in cui si applica anche con riferimento a sentenze pronunziate, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, v. la citata sentenza n. 281/2013.



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 120  co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 3  co. 52

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte