Sentenza 215/2015 (ECLI:IT:COST:2015:215)
Massima numero 38580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  07/10/2015;  Decisione del  07/10/2015
Deposito del 05/11/2015; Pubblicazione in G. U. 11/11/2015
Massime associate alla pronuncia:  38581


Titolo
Energia - Norme della Regione Veneto - Opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt - Previsione di esenzione dall'autorizzazione per le varianti di tracciato che non superino i 500 metri - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale di settore - Mera denuncia della violazione della norma statale interposta - Mancata indicazione del titolo competenziale a cui ricondurre la violazione - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 1-sexies del d.l. 239 del 2003, in quanto ha introdotto, con riguardo alle opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt, un'esenzione dall'autorizzazione per le varianti di tracciato che non superino i 500 metri. La censura, concernente la lesione della potestà dello Stato di autorizzare la costruzione e l'esercizio di elettrodotti «facenti parte della rete nazionale di trasporto», è formulata mediante la mera denuncia della violazione di una norma interposta, senza che siano indicati il principio fondamentale di cui quest'ultima sarebbe espressione e la materia di competenza concorrente cui sarebbe riconducibile. Né risulta pertinente il riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., poiché nella fattispecie normativa in oggetto appare centrale il profilo afferente alla regolamentazione e al controllo delle attività di realizzazione della rete elettrica in vista di un efficiente approvvigionamento dei diversi ambiti territoriali. Si verte, quindi, nella materia, attribuita alla potestà legislativa concorrente riguardante la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

Per l'affermazione che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile al giudizio di legittimità costituzionale in via principale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 124/2015, 139/2013, 71/2012 e 187/2011.

Nel senso che il giudizio promosso in via principale colpisce il testo legislativo, indipendentemente dagli effetti concretamente prodotti, v. la citata sentenza n. 195/2015.

Per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per mancata ovvero erronea individuazione del parametro costituzionale, v. le citate sentenze nn. 151/2006 e 285/2005.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  22/10/2014  n. 30  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  29/08/2003  n. 239  art. 1  sexies

legge  27/10/2003  n. 290  art.