Bilancio e contabilità pubblica – Finanza regionale – Fondo di solidarietà comunale (FSC) – Incremento stabilito con legge statale – Ricorso della Regione Liguria – Lamentata violazione dell’autonomia finanziaria dei comuni e del principio di leale collaborazione – Insufficiente assolvimento dell’onere probatorio – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036010).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5, 119, primo, terzo e quarto comma, e 120, secondo comma, Cost., dell’art. 1, comma 774, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui aumenta – per il 2023 – la dotazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) nella misura di 50 milioni di euro, rispetto a quanto già previsto dall’art. 1, commi 448 e 449, lettera d-quater), della legge n. 232 del 2016. In un contesto di costante e incrementale ricostituzione della componente verticale del FSC, che ha attenuato le disfunzioni generate dal carattere meramente orizzontale originariamente impresso a tale fondo, la disposizione impugnata, lungi dall’aver ridotto lo stanziamento statale già previsto, lo ha ampliato (sia pur attraverso l’introduzione di una componente perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di capacità fiscale, ma puntualmente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio). A fronte di questo dato, la Regione avrebbe dovuto assolvere in maniera ancor più rigorosa l’onere di provare il pregiudizio finanziario, mentre non ha chiarito in che modo l’auspicato ulteriore stanziamento abbia effettivamente menomato – quantomeno per i comuni liguri – l’autonomia finanziaria municipale e contraddetto il principio di corrispondenza tra risorse e funzioni di cui all’art. 119, quarto comma, Cost.; né è stato precisato l’impatto concreto del mancato stanziamento sui comuni liguri con più elevata capacità fiscale, in termini di maggiorazione dei trasferimenti “orizzontali” a favore dei comuni in maggiore difficoltà. Del resto, il risultato, auspicato dal ricorso introduttivo, della piena «sterilizzazione» degli effetti derivanti dall’avanzare del criterio perequativo in base ai fabbisogni standard, in luogo del criterio della spesa storica, finirebbe per porsi in contraddizione con l’obiettivo, sotteso alla stessa riforma del federalismo fiscale, di favorire una maggiore efficienza e una migliore qualità della spesa degli enti locali. Infine, non si comprende in che termini e secondo quali modalità lo Stato avrebbe dovuto assicurare il coinvolgimento delle autonomie locali rispetto ad una scelta che è stata effettuata in una sede – quale è quella legislativa – ove non operano gli ordinari meccanismi procedimentali della leale collaborazione. (Precedenti: S. 71/2023 - mass. 45470; S. 220/2021 - mass. 44294).