Sentenza 215/2015 (ECLI:IT:COST:2015:215)
Massima numero 38581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  07/10/2015;  Decisione del  07/10/2015
Deposito del 05/11/2015; Pubblicazione in G. U. 11/11/2015
Massime associate alla pronuncia:  38580


Titolo
Energia - Norme della Regione Veneto - Opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt - Varianti di tracciato che non superino i 500 metri - Esenzione generalizzata e automatica dalla procedura di valutazione di impatto ambientale - Indebita restrizione del campo di applicazione della disciplina statale - Violazione della potestà legislativa statale nella materia di competenza esclusiva della tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale parziale .

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30, limitatamente alle parole «le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.». La legge regionale impugnata, contemplando tra gli interventi esenti da preventiva autorizzazione o da denuncia tutte le varianti di tracciato degli impianti elettrici esistenti inferiori a 500 metri, a prescindere dal loro concreto impatto sui valori ambientali, ha l'effetto di sottrarre automaticamente tali opere anche alla valutazione d'impatto ambientale, che costituisce un subprocedimento che necessariamente si innesta nel procedimento principale di autorizzazione o approvazione. Invero, l'obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità a VIA, rientra nella materia della «tutela ambientale» e rappresenta nella disciplina statale, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale, comprese la «produzione», il «trasporto» e la distribuzione nazionale dell'energia». Secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006, tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità attribuiti alla competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano rientrano anche le «modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente». Pertanto, nella logica del legislatore statale, la modifica del tracciato degli elettrodotti, anche di scarsa entità, non è aprioristicamente esclusa da qualsiasi forma di controllo preventivo, ma è assoggettata ad una prognosi da effettuare di volta in volta sulle ripercussioni negative che possano nuocere allo specifico contesto territoriale interessato dall'opera.

Nel senso che l'obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA ovvero alla preliminare verifica di assoggettabilità a VIA rientra nella materia della «tutela ambientale» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., pur in concorrenza con altre materie di competenza regionale, v. le citate sentenze nn. 120/2010, 249/2009, 234/2009, 225/2009, 88/2009 e 62/2008.

Per l'illegittimità costituzionale di un'analoga questione di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 120/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  22/10/2014  n. 30  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art.   Parte II, Allegato III, lett. ag)

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art.   Parte II, Allegato III, lett. z)

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art.   Parte II, Allegato IV, punto 7., lett. z)

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art.   Parte II, Allegato IV, punto 8., lett.t)