Moneta - Conversione in euro delle lire fuori corso legale - Prescrizione anticipata, con effetto immediato, delle lire ancora in circolazione al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge impugnato, in deroga all'ordinario termine decennale fissato al 28 febbraio 2012 - Versamento del relativo controvalore all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Misura avente il dichiarato fine di ridurre il debito pubblico - Violazione dei principi di tutela dell'affidamento e di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 26 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), il quale ha disposto la prescrizione anticipata delle lire ancora in circolazione, con effetto immediato al momento della sua entrata in vigore, in deroga all'ordinario termine di prescrizione decennale (spirato il 28 febbraio 2012), stabilendo altresì che il relativo controvalore fosse versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il valore del legittimo affidamento non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, ma esige che ciò avvenga alla condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto. Non è dubitabile che il quadro normativo preesistente alla disposizione denunciata fosse tale da far sorgere nei possessori di banconote in lire la ragionevole fiducia nel mantenimento del termine fino alla sua prevista scadenza decennale. La sopravvenienza dell'interesse dello Stato alla riduzione del debito pubblico, alla cui tutela è diretta la norma de qua, non può costituire adeguata giustificazione di un intervento così radicale in danno ai possessori della vecchia valuta. Se l'obiettivo di ridurre il debito può giustificare scelte anche assai onerose e, sempre nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente contemperato. Nel caso in esame non risulta operato alcun bilanciamento fra l'interesse pubblico perseguito dal legislatore e il grave sacrificio imposto ai possessori di lire, dal momento che l'incisione con effetto immediato delle posizioni consolidate di questi ultimi appare radicale e irreversibile, nel senso che la disposizione non lascia alcun termine residuo, fosse anche minimo, per la conversione. La lesione dell'affidamento risulta tanto più grave e intollerabile in quanto la norma censurata, sebbene si presenti formalmente diretta a ridurre il termine di prescrizione in corso, in realtà estingue ex abrupto il diritto a cui si riferisce, senza lasciare alcun residuo margine temporale per il suo esercizio
(Rimangono assorbiti gli altri profili sollevati in riferimento agli artt. 97, 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost.)
Per l'affermazione che «l'indicazione inaccurata o erronea (si tratti di lapsus calami o di vero errore) delle disposizioni di legge impugnate è irrilevante quando i termini della questione risultino tuttavia con sufficiente chiarezza», v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 142/1993, 212/1985, 40/1983 e 47/1962; ordinanza n. 54/1965.
Per l'affermazione che si deve escludere che «l'erronea indicazione della norma censurata ridondi in vizio dell'ordinanza quando dal contesto della motivazione sia agevolmente individuabile la norma effettivamente impugnata dal rimettente», v. le citate sentenze nn. 154/2006 e 224/2004.
In tema di legittimo affidamento, v. le citate sentenze nn. 56/2015, 302/2010, 236/2009 e 206/2009.
Per l'affermazione che nella fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti, «il legislatore gode di ampia discrezionalità, con l'unico limite dell'eventuale irragionevolezza, qualora "esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso"», v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 234/2008 e 10/1970; ordinanze nn. 16/2006 e 153/2000.