Professioni - Norme della Regione Umbria - Professioni sanitarie - Regolamentazione delle discipline bionaturali - Individuazione e determinazione dei contenuti delle discipline predette - Istituzione di un elenco regionale degli operatori - Contrasto con il principio fondamentale che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali e dei relativi profili e titoli abilitanti - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Illegittimità costituzionale .
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., gli artt. 2, primo comma, e 5, primo comma, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19, in quanto stabiliscono, rispettivamente, che «per discipline bionaturali si intendono le attività e le pratiche individuate dalla Giunta regionale, con proprio atto, che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità di vita. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo con metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate» e che presso la struttura competente della Giunta regionale è istituito l'elenco ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali. La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nelle competenza delle Regioni solo la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Da ciò discende che non rientra nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali, tenuto, altresì, conto che tra gli indici sintomatici dell'istituzione di una nuova professione si riscontra la previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento dell'attività che la legge regolamenta.
Sui limiti che incontra la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni", v. le citate sentenze nn. 98/2013, 138/2009, 93/2008, 300/2007, 40/2006 e 424/2005.
Sull'introduzione di un registro professionale disciplinato dalla Regione quale indice sintomatico dell'istituzione di una nuova professione, v. le citate sentenze nn. 178/2014, 98/2013, 93/2008, 300/2007, 57/2007 e 355/2005.
Sull'irrilevanza ai fini dell'individuazione di una nuova professione della compiuta definizione legislativa dell'attività lavorativa, v. le citate sentenze nn. 230/2011, 77/2011, 93/2008 e 449/2006.
Sulla possibilità per la legge regionale di compiere una mera ricognizione di professioni già riconosciute dalla legge dello Stato, v. le citate sentenze nn. 230/2011 e 271/2009.
Sull'irrilevanza dell'individuazione di una specifica area caratterizzante la "professione" ai fini della regolamentazione delle competenze derivante dall'applicazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., v. le citate sentenze nn. 230/2011, 271/2009, 138/2009, 222/2008, 93/2008 e 424/2005.