Sentenza 217/2015 (ECLI:IT:COST:2015:217)
Massima numero 38584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
20/10/2015; Decisione del
20/10/2015
Deposito del 05/11/2015; Pubblicazione in G. U. 11/11/2015
Massime associate alla pronuncia:
38583
Titolo
Professioni - Norme della Regione Umbria - Dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2014 - Inscindibile legame funzionale delle restanti disposizioni - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Professioni - Norme della Regione Umbria - Dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2014 - Inscindibile legame funzionale delle restanti disposizioni - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Testo
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali). Tali disposizioni hanno carattere consequenziale agli artt. 2, primo comma, e 5, primo comma, già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost.
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali). Tali disposizioni hanno carattere consequenziale agli artt. 2, primo comma, e 5, primo comma, già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
07/11/2014
n. 19
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte