Sentenza 217/2015 (ECLI:IT:COST:2015:217)
Massima numero 38584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  20/10/2015;  Decisione del  20/10/2015
Deposito del 05/11/2015; Pubblicazione in G. U. 11/11/2015
Massime associate alla pronuncia:  38583


Titolo
Professioni - Norme della Regione Umbria - Dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2014 - Inscindibile legame funzionale delle restanti disposizioni - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .

Testo
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali). Tali disposizioni hanno carattere consequenziale agli artt. 2, primo comma, e 5, primo comma, già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  07/11/2014  n. 19  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte