Impiego pubblico - Regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno - Previsione che negli anni 2014 e 2015 procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Evocazione di parametri non ricompresi nel Titolo V della Costituzione, in difetto di motivazione circa la ridondanza dei lamentati vizi sul riparto delle competenze legislative - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, impugnato dalla Regione Veneto, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui stabilisce che, negli anni 2014 e 2015, «le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente». La Regione ricorrente ha, infatti, evocato parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni, senza spiegare adeguatamente perché i denunciati vizi ridondino sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o sul riparto di competenze legislative.
Per l'affermazione che le Regioni possono evocare parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali, v. le citate sentenze nn. 8/2013 e 199/2012.
Per l'affermazione che le Regioni debbono sufficientemente motivare in ordine alla possibile ridondanza sulle proprie competenze della asserita lesione di parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni, v. le citate sentenze nn. 89/2015, 229/2013 e 33/2011.
Per l'affermazione che le Regioni debbano, in particolare, spiegare in che modo il vizio denunciato comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o ridondi sul riparto di competenze legislative, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 128/2011, 33/2011, 156/2010 e 52/2010.