Impiego pubblico - Regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno - Previsione che negli anni 2014 e 2015 procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Norma recante principi di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, impugnato dalla Regione Veneto per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che, negli anni 2014 e 2015, «le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente». Diversamente da quanto ritenuto dalla Regione ricorrente, la disposizione censurata reca principi di coordinamento della finanza pubblica, nel rispetto dei requisiti individuati dalla giurisprudenza della Corte per escludere l'illegittimità delle misure limitative dell'autonomia regionale. Essa, infatti, coerentemente con il carattere concorrente della competenza in esame, non prevede in modo esaustivo strumenti e modalità di perseguimento degli obiettivi - rimessi alle valutazioni delle Regioni - ed inoltre è stata adottata in via transitoria e in vista di specifiche finalità, come dimostra la circostanza che il limite alle assunzioni è previsto in modo meno stringente per gli anni successivi, sino a cessare dal 2018.
Per l'affermazione che il legislatore statale ha il potere di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario, vincoli alle politiche di bilancio, v. la citata sentenza n. 36/2004.
Per l'affermazione che il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto agli anni precedenti costituisce pur sempre uno degli strumenti principali per la realizzazione degli obiettivi di riequilibrio finanziario, v. la citata sentenza n. 36/2004.
In tema di requisiti necessari affinché norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possano qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 169/2007.
Per l'affermazione che la spesa relativa al personale può costituire una delle più frequenti e rilevanti cause di disavanzo pubblico, v. le citate sentenze nn. 169/2007 e 4/2004.
Per l'affermazione che il contenimento della spesa complessiva per il personale ha rilevanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno, v. la citata sentenza n. 169/2007.
Per il riconoscimento dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 come principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 181/2014, 287/2013, 217/2012, 161/2012 e 148/2012.
In tema di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale, v. la citata sentenza n. 173/2012.
In tema di norme volte a realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, v. le citate sentenze nn. 52/2010, 417/2005 e 64/2005.
Nel senso che il legislatore statale non deve prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa, v. la citata sentenza n. 236/2013.