Sentenza 219/2015 (ECLI:IT:COST:2015:219)
Massima numero 38587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
22/09/2015; Decisione del
22/09/2015
Deposito del 05/11/2015; Pubblicazione in G. U. 11/11/2015
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Calabria - Rete Natura 2000 - Piani di gestione forestale e piani poliennali - Procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorso del Governo - Ritenuta natura esonerativa della normativa censurata - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente e con la normativa europea - Insussistenza - Erronea premessa interpretativa - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Norme della Regione Calabria - Rete Natura 2000 - Piani di gestione forestale e piani poliennali - Procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorso del Governo - Ritenuta natura esonerativa della normativa censurata - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente e con la normativa europea - Insussistenza - Erronea premessa interpretativa - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non è fondata, per erronea premessa interpretativa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. d), della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 20, censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., nella parte in cui esonera dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di gestione forestale e i piani poliennali nelle aree facenti parte della Rete Natura 2000. La disposizione impugnata, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, si limita a rilevare - coerentemente con quanto disposto dal d.lgs. n. 152 del 2006, adottato in attuazione della direttiva 2001/42/CE, e in virtù di una competenza espressamente attribuita alla Regione - che la legislazione statale esclude la valutazione ambientale strategica per i piani di gestione forestale e gli strumenti equivalenti, riferiti a un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. Poiché essa non amplia i casi di sottrazione a VAS, non sussiste, dunque, né la denunciata violazione della competenza statale in materia di «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema», né la violazione del diritto dell'Unione europea.
Non è fondata, per erronea premessa interpretativa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. d), della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 20, censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., nella parte in cui esonera dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di gestione forestale e i piani poliennali nelle aree facenti parte della Rete Natura 2000. La disposizione impugnata, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, si limita a rilevare - coerentemente con quanto disposto dal d.lgs. n. 152 del 2006, adottato in attuazione della direttiva 2001/42/CE, e in virtù di una competenza espressamente attribuita alla Regione - che la legislazione statale esclude la valutazione ambientale strategica per i piani di gestione forestale e gli strumenti equivalenti, riferiti a un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. Poiché essa non amplia i casi di sottrazione a VAS, non sussiste, dunque, né la denunciata violazione della competenza statale in materia di «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema», né la violazione del diritto dell'Unione europea.
Nel senso che il d.lgs. n. 152 del 2006 è ampiamente condizionato dal diritto UE, v. la citata sentenza n. 58/2013.
Per l'affermazione che la VAS attiene alla materia «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema», v. le citate sentenze nn. 197/2014, 46/2014, 178/2013, 227/2011, 221/2010 e 398/2006.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
16/10/2014
n. 20
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 6
co. 4 lett. c-bis)
direttiva CE 27/06/2001
n. 42
art. 3 paragrafo 3