Sentenza 220/2015 (ECLI:IT:COST:2015:220)
Massima numero 38588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  07/10/2015;  Decisione del  07/10/2015
Deposito del 05/11/2015; Pubblicazione in G. U. 11/11/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile, e in specie dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento di un figlio minore - Regime di procedibilità - Censura riferita alla norma di diritto vivente secondo cui il reato è perseguibile d'ufficio - Asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni attinenti alle relazioni familiari, per le quali è invece prevista la procedibilità a querela - Insussistenza - Inidoneità delle fattispecie considerate a fungere da tertia comparationis - Spettanza al legislatore del compito di ricomporre eventuali disarmonie non qualificabili in termini di manifesta irrazionalità - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, aggiunto dall'art. 21 della l. 74/1987, impugnato in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui - nel disporre che al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento di un figlio minore, si applicano le pene previste dall'art. 570 c.p. - non stabilisce per tale reato, come interpretato dal diritto vivente, la procedibilità a querela. I tertia comparationis evocati dal giudice rimettente - specificamente artt. 388, co. 2, e 570 c.p., nonché art. 6 legge n. 154 del 2001 - presentano elementi differenziali tali da non rendere automatica la richiesta estensione del regime di perseguibilità a querela alla figura criminosa considerata. Parimenti essi non consentono di ritenere valicato il limite dell'ampia discrezionalità di cui il legislatore fruisce nella scelta del regime di procedibilità dei reati. Ad esso spetterà, comunque, ricomporre eventuali disarmonie presenti nel sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari, sulla base di una ponderata valutazione degli interessi coinvolti.

Sulla perseguibilità officiosa del reato di cui all'art. 12-sexies l. 898/1970, e sul raffronto con l'art. 570 c.p., v., ex plurimis, la citata sentenza n. 325/1995.

Sulle valutazioni discrezionali del legislatore in relazione al regime di procedibilità dei reati, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 274/1997, 7/1987, 189/1976 e 42/1975.

Sulle inadempienze agli obblighi di assistenza economica nei confronti del coniuge divorziato, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 472/1989.



Atti oggetto del giudizio

legge  01/12/1970  n. 898  art. 12  co. 

legge  06/03/1987  n. 74  art. 21  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

codice penale    n.   art. 388    co. 2  

codice penale    n.   art. 570  

legge  04/04/2001  n. 154  art. 6