Sentenza 221/2015 (ECLI:IT:COST:2015:221)
Massima numero 38589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  21/10/2015;  Decisione del  21/10/2015
Deposito del 05/11/2015; Pubblicazione in G. U. 11/11/2015
Massime associate alla pronuncia:  38590


Titolo
Intervento in giudizio - Soggetti che non sono parti del giudizio principale e non sono titolari di un interesse qualificato - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), è inammissibile l'intervento dell'Associazione Radicale Certi Diritti, dell'Associazione ONIG - Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere, della Fondazione Genere Identità Cultura, dell'Associazione ONLUS MIT - Movimento d'Identità Transessuale e dell'Associazione Volontario Libellula, in quanto non sono parti del giudizio principale né rivestono la posizione di terzi legittimati a partecipare al giudizio incidentale, bensì sono investite soltanto da effetti riflessi della pronuncia costituzionale

Nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, ai sensi degli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, v. le citate ordinanze allegate alla sentenza n. 134/2013 e all'ordinanza n. 318/2013.

Nel senso che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, v., ex plurimis, i seguenti provvedimenti: l'ordinanza letta all'udienza del 7 ottobre 2014, confermata con sentenza n. 244/2014; l'ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014, confermata con sentenza n. 162/2014; l'ordinanza letta all'udienza del 23 aprile 2013, confermata con sentenza n. 134/2013; l'ordinanza letta all'udienza del 9 aprile 2013, confermata con sentenza n. 85/2013.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte