Straniero - Immigrazione - Gestione dei flussi migratori - Sanzioni amministrative applicate al comandante della nave o all'armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni (nel caso di specie: dell'autorità libica, competente secondo il sistema "SAR", definito dalla Convenzione di Amburgo del 1979) - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di individualizzazione e proporzionalità della pena e della sua finalità rieducativa - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 245003).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brindisi, sez. civile, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., riguardo all’applicazione obbligatoria del fermo amministrativo, dell’art. 1, comma 2-sexies, secondo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come conv., come inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 1 del 2023, come conv., che sanziona, con il fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione, il comandante o l’armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle sue indicazioni. La previsione censurata non sanziona una qualsiasi inosservanza, ma quella connotata in senso pregnante, nell’interpretazione che la lettera della legge e l’adeguamento ai princìpi costituzionali impongono, e che riguarda la violazione consapevole degli obblighi di cooperazione imposti dal sistema della Convenzione SAR e degli atti legalmente dati dall’autorità competente. Essa, dunque, ha riguardo a quelle trasgressioni – espresse dal rifiuto di collaborazione con le autorità competenti – che pregiudichino la stessa finalità di salvaguardia della vita umana in mare, insita nella Convenzione SAR, e si rivelino idonee a compromettere, in carenza di motivi legittimi, il sistema di cooperazione che tale Convenzione ha istituito; senza perciò includere condotte tra loro non comparabili, contraddistinte da un disvalore eterogeneo. Si deve pertanto ritenere non irragionevole né sproporzionata la risposta sanzionatoria, ed escludere che il legislatore abbia equiparato quoad poenam condotte disparate. (Precedenti: S. 194/2023 - mass. 45810; S. 212/2019 - mass. 42706).