Ordinamento giudiziario - Decreto-legge recante misure in materia di giurisdizione - Riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali - Riduzione del congedo ordinario dei magistrati - Previsione che le misure hanno efficacia a decorrere dall'anno 2015 - Asserita carenza del presupposto dell'urgenza di provvedere imposto per l'adozione dei decreti-legge - Asserita disparità di trattamento in relazione agli impiegati civili dello Stato - Difetto di motivazione in punto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, Cost., in quanto dispone la riduzione sia del periodo di sospensione feriale dei termini processuali (comma 1), sia del congedo ordinario dei magistrati (comma 2), con efficacia a decorrere dall'anno 2015. Il rimettente - il quale ha fissato l'udienza per l'assunzione di una prova testimoniale in una data (8 settembre 2015) non più ricompresa nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali - non spiega perché si ritenga obbligato a fissare l'udienza proprio nella suddetta data, né chiarisce le ragioni che rendono necessaria l'applicazione della norma contestata per la prosecuzione del giudizio in corso. Quanto alla necessaria applicazione della previsione relativa alla riduzione del periodo di congedo ordinario dei magistrati, il rimettente nulla dice in proposito, limitandosi a ricordare la ratio unitaria (che attiene alla rapida definizione dei procedimenti e allo smaltimento dell'arretrato) dei commi 1 e 2 del denunciato art. 16, nonché la tendenziale coincidenza del congedo ordinario goduto dal magistrato con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno.
Per l'affermazione che «un'eventuale restituzione degli atti al giudice rimettente, ove questa non sia giustificata dalla necessità che sia nuovamente valutata la perdurante rilevanza nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza della quaestio a suo tempo sollevata, potrebbe condurre, proprio in aperto contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale che non può essere disgiunta dalla sua tempestività, ad un inutile dilatamento dei tempi dei giudizi a quibus, soggetti per due volte alla sospensione conseguente al promovimento dell'incidente di legittimità costituzionale, e ad una duplicazione dello stesso giudizio di costituzionalità, con il rischio di vulnerare il canone di ragionevole durata del processo», v. le citate sentenze nn. 172/2014 e 186/2013.
Sull'inammissibilità della questione, quando il rimettente non spieghi adeguatamente le ragioni per le quali ritiene di dover applicare la norma della cui legittimità costituzionale dubita per proseguire nel giudizio pendente dinanzi a sé, v., ex multis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 178/2015; ordinanze nn. 187/2015 e 183/2015.
Per l'affermazione che l'istituto della sospensione feriale dei termini processuali, nato «dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali [...] è anche correlato al potenziamento del diritto di azione e di difesa», v. la citata sentenza n. 255/1987.
Per l'affermazione che deve essere accordata tutela al diritto di azione e di difesa «quando la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere un suo diritto», v. la citata sentenza n. 49/1990.