Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Previsione della non punibilità per fatti commessi a danno di congiunti - Asserita disparità di trattamento rispetto a soggetti che pongano in essere l'identica condotta ma siano privi di analoga relazione familiare con la vittima - Asserita compressione del diritto della persona offesa di agire in giudizio - Asserita irragionevolezza - Mancanza di un unico rimedio costituzionalmente obbligato - Questione che involge scelte di politica criminale rimesse alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità - Monito al legislatore.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, co. 1 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, commi 1 e 2, e 24, comma 1 Cost., laddove esclude la punibilità dei congiunti della persona offesa in taluni reati contro il patrimonio. Le censure proposte risultano generiche ed apodittiche, in quanto non consentono di comprendere come i familiari vittime del reato siano da considerare soggetti deboli ai fini della tutela giudiziale nei confronti dei congiunti. Il giudice rimettente non indica, altresì, se il diritto della persona offesa ad agire in giudizio debba essere sempre garantito in sede penale o se risulti precluso, per la medesima persona, finanche la tutela civile del diritto patrimoniale violato dal comportamento del congiunto. Sono prospettabili inoltre, non essendovi un unico rimedio costituzionalmente obbligato al vizio rilevato, molteplici alternative idonee ad evitare che prevalga sempre e comunque, per determinate figure parentali, la soluzione dell'impunità. Spetta al ponderato intervento del legislatore, infine, l'aggiornamento della disciplina dei reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare, trattandosi di scelte di politica criminale.
Sulla comunanza di interessi nei rapporti patrimoniali interni alla famiglia, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 423/1988.
Sulle finalità di protezione dell'istituzione familiare all'interno delle norme incriminatrici poste a presidio del patrimonio, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 352/2000 e 126/1968.
Sulle carenze delle ordinanze di rimessione e conseguente inammissibilità delle questioni, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 178/2015, 126/2015, 120/2015, 113/2015, 100/2015, 70/2015, 52/2015 e 326/2008.
Sul sindacato di legittimità costituzionale delle norme di favore, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 46/2014, 5/2014, 273/2010, 28/2010, 57/2009, 325/2008 e 394/2006.
Sul concetto di famiglia, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 494/2002.
Sulle deroghe al principio dell'uguaglianza tra i cittadini innanzi alla legge, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 231/2013, 354/2002, 508/2000 e 41/1999.
Sulla discrezionalità del legislatore in tema di bilanciamento di diversi interessi contrapposti, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 214/2014, 279/2013, 134/2012 e 36/2012.
Sull'osservanza dei limiti dei poteri del giudice costituzionale, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 22/2007.