Ordinanza 225/2015 (ECLI:IT:COST:2015:225)
Massima numero 38594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
21/10/2015; Decisione del
21/10/2015
Deposito del 05/11/2015; Pubblicazione in G. U. 11/11/2015
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati tributari - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Previsione che, per i delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, le parti possono accedere al "patteggiamento" solo qualora ricorra la circostanza attenuante del pagamento dei debiti relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi - Ius superveniens - Necessità di nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Reati tributari - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Previsione che, per i delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, le parti possono accedere al "patteggiamento" solo qualora ricorra la circostanza attenuante del pagamento dei debiti relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi - Ius superveniens - Necessità di nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (aggiunto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. m, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 77, 101, 104, 111, 112 e 113 Cost., in quanto stabilisce che, per i delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al medesimo decreto, le parti possono accedere al patteggiamento solo ove ricorra l'attenuante prevista dai precedenti commi 1 e 2, e cioè solo se i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti (comprensivi delle sanzioni amministrative, ancorché non applicabili all'imputato in forza del principio di specialità) siano stati estinti, mediante pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Successivamente all'ordinanza di rimessione, il d.lgs. n. 158 del 2015 ha apportato un ampio complesso di modifiche al sistema sanzionatorio tributario, tanto penale che amministrativo. In particolare, la disposizione limitativa dell'accesso al patteggiamento, trasferita nel comma 2 del nuovo art. 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, non è identica a quella sottoposta a scrutinio, così come non lo è la disciplina, da essa richiamata, della circostanza attenuante speciale del risarcimento del danno. Le due discipline - vecchia e nuova - differiscono tra loro per un insieme di particolari, sicché spetta al giudice a quo verificare, con una nuova valutazione alla luce del mutato quadro normativo, se, e in quale misura, lo ius superveniens incida sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (aggiunto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. m, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 77, 101, 104, 111, 112 e 113 Cost., in quanto stabilisce che, per i delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al medesimo decreto, le parti possono accedere al patteggiamento solo ove ricorra l'attenuante prevista dai precedenti commi 1 e 2, e cioè solo se i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti (comprensivi delle sanzioni amministrative, ancorché non applicabili all'imputato in forza del principio di specialità) siano stati estinti, mediante pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Successivamente all'ordinanza di rimessione, il d.lgs. n. 158 del 2015 ha apportato un ampio complesso di modifiche al sistema sanzionatorio tributario, tanto penale che amministrativo. In particolare, la disposizione limitativa dell'accesso al patteggiamento, trasferita nel comma 2 del nuovo art. 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, non è identica a quella sottoposta a scrutinio, così come non lo è la disciplina, da essa richiamata, della circostanza attenuante speciale del risarcimento del danno. Le due discipline - vecchia e nuova - differiscono tra loro per un insieme di particolari, sicché spetta al giudice a quo verificare, con una nuova valutazione alla luce del mutato quadro normativo, se, e in quale misura, lo ius superveniens incida sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
10/03/2000
n. 74
art. 13
co. 2
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 36
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte