Impiego pubblico - Agenzie delle dogane, delle entrate e del territorio - Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, attraverso l'attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato affidati a funzionari privi della relativa qualifica - Reiterate proroghe del termine previsto per l'espletamento del concorso per dirigenti - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto consente alle Agenzie delle dogane, delle entrate e del territorio di coprire provvisoriamente posizioni dirigenziali, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, attraverso l'affidamento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a funzionari privi della relativa qualifica, protraendo un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori in maniera indefinita nel tempo in conseguenza delle reiterate proroghe del termine previsto per l'espletamento del concorso per dirigenti. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, la sentenza n. 37 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, che è stata, pertanto, rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc.
Sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta carenza di oggetto, quando la disposizione censurata dal giudice a quo è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 173/2015, 30/2015, 261/2014, 206/2014, 321/2013, 177/2013, 315/2012 e 182/2012.