Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Autorizzazioni di attività sanitarie e accreditamenti istituzionali delle strutture sanitarie - Disposizioni concernenti la cessione e la decadenza, nonché la competenza del Commissario ad acta della sanità - Interferenza con le funzioni attribuite al Commissario ad acta incaricato per l'attuazione del piano di rientro, lesiva della potestà sostitutiva del Governo - Contrasto con gli interventi contemplati nel piano di rientro, in danno della spesa sanitaria regionale e in violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 117, comma terzo, e 120 Cost., gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 22, in quanto recano nuove norme in materia di cessione delle autorizzazioni all'esercizio e degli accreditamenti di strutture sanitarie, nonché di decadenza dalle predette autorizzazioni. Le disposizioni impugnate sono idonee a compromettere, o a restringere significativamente, l'applicabilità di eventuali regimi diversi e più stringenti, come quello che il Commissario ad acta dichiara di avere elaborato in adempimento dell'incarico ricevuto per l'attuazione del piano di rientro e che è destinato ad essere sottoposto al procedimento di formazione delle leggi regionali. Di qui la violazione degli artt. 117, comma terzo, e 120 Cost., in quanto l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nella materia della tutela della salute, in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario, incontra limiti imposti dalle esigenze della finanza pubblica al fine di contenere i disavanzi del settore sanitario. In particolare, costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti. Tali accordi assicurano, da un lato, la partecipazione delle Regioni alla definizione dei percorsi di risanamento dei disavanzi nel settore sanitario e, dall'altro, escludono che la Regione possa poi adottare unilateralmente misure con essi incompatibili. Qualora si verifichi una persistente inerzia della Regione rispetto alle attività richieste dai suddetti accordi e concordate con lo Stato, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost. il Governo può nominare un commissario ad acta, le cui funzioni, pur avendo carattere amministrativo e non legislativo, devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali. (Restano assorbite le ulteriori censure).
Sui limiti che incontra l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nella materia della tutela della salute in ragione delle esigenze della finanza pubblica di contenere i disavanzi del settore sanitario, v. la citata sentenza n. 193/2007.
Sulla natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica di quanto sancito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, v. ex plurimis le citate sentenze n. 278/2014, 110/2014, 85/2014, 180/2013 e 104/2013.
Sulla finalità perseguita dagli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, v. la citata sentenza n. 51/2013.
Sul potere del Governo di nominare un commissario ad acta nel caso in cui si verifichi una persistente inerzia della Regione rispetto alle attività richieste dagli accordi concordati con lo Stato ex art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, v. la citata sentenza n. 361/2010.
Sull'obbligo per gli organi regionali, anche non legislativi, di non interferire con lo svolgimento delle funzioni conferite al commissario ad acta, v. ex plurimis le citate sentenze nn. 278/2014, 110/2014, 228/2013, 219/2013, 180/2013, 28/2013 e 78/2011.
Sull'illegittimità costituzionale della legge regionale anche in caso di interferenza meramente potenziale con lo svolgimento delle funzioni conferite al commissario ad acta, v. la citata sentenza n. 110/2014.