Regione (in genere) - Norme della Regione Calabria - Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale - Modalità di scelta dei componenti - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e nella materia esclusiva del sistema tributario e contabile dello Stato - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) e 117, terzo comma, Cost. - l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2, nel suo testo originario applicabile nel processo a quo, il quale prevede che il collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa regionale con voto limitato a due nell'ambito di un elenco di nove nominativi estratti a sorte tra coloro che, in possesso dei requisiti previsti, abbiano presentato apposita domanda. Tale disposizione, infatti, si pone in contrasto con l'art. 14, comma 1, lett. e) del d.l. n. 138 del 2011 - afferente sia alla materia di competenza esclusiva statale del «sistema tributario e contabile dello Stato», sia a quella di competenza concorrente del «coordinamento della finanza pubblica» - che, per garantire la terzietà del collegio dei revisori, esclude ogni discrezionalità nella scelta dei componenti, prevedendo che essi siano estratti a sorte.
Per il vaglio positivo dell'istituzione del collegio dei revisori dei conti presso le Regioni, v. la citata sentenza n. 198/2012.