Sentenza 229/2015 (ECLI:IT:COST:2015:229)
Massima numero 38598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  21/10/2015;  Decisione del  21/10/2015
Deposito del 11/11/2015; Pubblicazione in G. U. 18/11/2015
Massime associate alla pronuncia:  38599


Titolo
Procreazione medicalmente assistita - Divieto, penalmente sanzionato, di selezionare a scopo eugenetico gli embrioni - Mancata esclusione dell'ipotesi in cui la condotta dei sanitari sia esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 194 del 1978 e accertate da apposite strutture pubbliche - Condotta divenuta lecita per effetto della sentenza n. 96 del 2015 - Necessità di escludere la sanzione penale, per il principio di non contraddizione, nei termini e nei limiti di cui alla predetta sentenza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle altre censure.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 13, commi 3, lett. b), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 194 del 1978 e accertate da apposite strutture pubbliche. Infatti, con la sentenza n. 96 del 2015, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della stessa legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, accertate da apposite strutture pubbliche. Quanto è divenuto lecito per effetto della pronuncia da ultimo citata non può più, per il principio di non contraddizione, essere attratto nella sfera del penalmente rilevante.
(Restano assorbite le altre censure)

Sull'illegittimità costituzionale del divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per le coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, v. la citata sentenza n. 96/2015.



Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/2004  n. 40  art. 13  co. 3

legge  19/02/2004  n. 40  art. 13  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 8