Sentenza 229/2015 (ECLI:IT:COST:2015:229)
Massima numero 38599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  21/10/2015;  Decisione del  21/10/2015
Deposito del 11/11/2015; Pubblicazione in G. U. 18/11/2015
Massime associate alla pronuncia:  38598


Titolo
Procreazione medicalmente assistita - Divieto, penalmente sanzionato, di soppressione degli embrioni, anche ove trattasi di embrioni soprannumerari risultati affetti da malattie genetiche a seguito di selezione finalizzata ad evitarne l'impianto nell'utero della donna - Asserita violazione del diritto all'autodeterminazione della coppia - Asserita irragionevolezza e contraddittorietà rispetto alla fattispecie dell'aborto terapeutico - Asserita violazione del vincolo di osservanza degli obblighi internazionali, in riferimento alla sentenza della Corte EDU, Costa e Pavan - Insussistenza - Scelta di politica criminale che non eccede manifestamente il canone della ragionevolezza - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU - dell'art. 14, commi 1 e 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, il quale vieta e sanziona penalmente la condotta di «soppressione degli embrioni», ove pur riferita agli embrioni che, in esito a diagnosi preimpianto, risultino affetti da grave malattia genetica. Anche con riferimento a tali embrioni, infatti, la cui malformazione non ne giustifica, in ogni caso, un trattamento deteriore rispetto agli embrioni sani creati nel rispetto delle condizioni di legge, si prospetta l'esigenza di tutelarne la dignità, alla quale non può parimenti darsi, allo stato, altra risposta che quella della procedura di crioconservazione. L'embrione, quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riconducibile a mero materiale biologico. Il vulnus alla tutela della dignità dell'embrione (ancorchè) malato, quale deriverebbe dalla sua soppressione tamquam res, non trova giustificazione, in termini di contrappeso, nella tutela di un altro interesse antagonista. E ciò conferma la non manifesta irragionevolezza della norma incriminatrice denunciata, che non contrasta neppure con l'asserito «diritto di autodeterminazione» o, con il richiamato parametro europeo, per l'assorbente ragione che il divieto di soppressione dell'embrione malformato non ne comporta l'impianto coattivo nell'utero della gestante.

Per l'affermazione che la discrezionalità del legislatore circa l'individuazione delle condotte punibili può essere censurata in sede di giudizio di costituzionalità solo ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto od arbitrario così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 81/2014, 273/2010, 364/2004 e le citate ordinanze nn. 249/2007, 110/2003, 144/2001.

Nel senso che la tutela dell'embrione, il cui fondamento costituzionale risiede nell'art. 2 Cost., risulta passibile di "affievolimento" nel caso di conflitto con altri interessi di pari rilievo costituzionale, come il diritto alla salute della donna, v. la citata sentenza n. 151/2009.

Sulla tutela del concepito, v. la citata sentenza n. 27/1975.



Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/2004  n. 40  art. 14  co. 1

legge  19/02/2004  n. 40  art. 14  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 8  

legge  22/05/1978  n. 194  art. 6