Straniero - Straniero extracomunitario - Pensione di invalidità civile per sordi e indennità di comunicazione - Concessione subordinata al requisito della titolarità della carta di soggiorno - Irragionevole discriminazione - Sufficienza del requisito del soggiorno regolare non episodico né occasionale - Illegittimità costituzionale in parte qua - Auspicio rivolto al legislatore.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 10, 32 e 38 Cost., l'art. 80, co. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità civile per sordi e della indennità di comunicazione. La normativa impugnata concerne prestazioni economiche peculiari che, fondandosi sull'esigenza di assicurare un ausilio in favore di persone svantaggiate, affette da patologie o menomazioni fortemente invalidanti, si configurano come misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa. La discriminazione operata dalla disposizione nei confronti dei cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti risulta irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale - oltre che convenzionale - di eguaglianza sostanziale, in quanto idonea a compromettere esigenze di tutela che, finalizzate al soddisfacimento di bisogni primari delle persone invalide, appaiono per sé stesse indifferenziabili e indilazionabili sulla base di criteri meramente estrinseci e formali. Ai fini del riconoscimento della pensione di specie è infatti sufficiente la sussistenza degli altri requisiti richiesti nonché il regolare soggiorno, non episodico né occasionale.
In tema di misure destinate a fronteggiare esigenze di sostentamento della persona e discriminazioni tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 329/2011, 187/2010, 11/2009 e 306/2008.
Sull'indennità di accompagnamento, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 40/2013.
Sulla pensione di invalidità e la speciale indennità in favore di ciechi parziali, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 22/2015.