Sentenza 64/2024 (ECLI:IT:COST:2024:64)
Massima numero 46114
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  19/03/2024;  Decisione del  19/03/2024
Deposito del 19/04/2024; Pubblicazione in G. U. 24/04/2024
Massime associate alla pronuncia:  46113  46115  46116  46117


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Necessità di una specifica argomentazione per il denunciato contrasto con un parametro costituzionale - Mancanza - Inammissibilità della relativa questione (nel caso di specie: inammissibilità della questione relativa alla disposizione che prevede, secondo l'interpretazione datane dal diritto vivente, che in caso di vittoria della lite della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quantificazione delle spese processuali dovute dal soccombente, con pagamento a favore dello Stato, segua i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata). (Classif. 112003).

Testo

Quando il rimettente omette qualsiasi specifica argomentazione a sostegno del denunciato contrasto con un dato parametro costituzionale – risultando questo, pertanto, evocato in maniera generica e assertiva – la relativa questione è dichiarata inammissibile per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di legittimità costituzionale.

(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 23 Cost., dell’art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell’art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede, secondo l’interpretazione datane dal diritto vivente a partire dal 2018, che in caso di vittoria della lite della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quantificazione delle spese processuali dovute dal soccombente, con pagamento a favore dello Stato, segue i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata. L’ordinanza di rimessione è tutta incentrata sulla considerazione per cui si sarebbe in presenza di un’obbligazione di natura tributaria, mentre omette qualsiasi specifica argomentazione a sostegno del denunciato contrasto con il parametro evocato). (Precedente: S. 161/2023 - mass. 45736).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/05/2002  n. 113  art. 133  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 133  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte