Sentenza 231/2015 (ECLI:IT:COST:2015:231)
Massima numero 38601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  06/10/2015;  Decisione del  06/10/2015
Deposito del 11/11/2015; Pubblicazione in G. U. 18/11/2015
Massime associate alla pronuncia:  38602


Titolo
Imposte e tasse - Disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi - Previsione che i redditi conseguiti dal fondo comune di investimento immobiliare non partecipato esclusivamente dai soggetti istituzionali indicati dal comma 3 e rilevati nei rendiconti di gestione siano imputati per trasparenza ai partecipanti non istituzionali che possiedano quote di partecipazione superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo, in tale percentuale computandosi anche le partecipazioni detenute dai familiari indicati nell'art. 5, comma 5, del TUIR - Asserita violazione del principio della capacità contributiva - Asserita discriminazione rispetto al quotista privo di congiunti, nonché agli investitori istituzionali - Censura di norma che non trova applicazione nei giudizi a quibus - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 53 Cost. - dell'art. 32, comma 3-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122), che prevede l'imputazione dei redditi conseguiti dal fondo comune di investimento immobiliare a partecipazione non esclusivamente istituzionale, e rilevati nei rendiconti di gestione, ai partecipanti non istituzionali che possiedano quote di partecipazione superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo (cd. "partecipanti qualificati"), determinate tenendo conto, a fini antielusivi, anche di quelle eventualmente detenute dai loro familiari. La norma, avente finalità di trasparenza, sostituisce il regime impositivo agevolato previsto in precedenza con uno oggettivamente più penalizzante, perché i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei conti di gestione non sono più soggetti a una ritenuta del 20 per cento, ma concorrono alla formazione del reddito. La scelta legislativa intende scongiurare il rischio che i fondi immobiliari vengano utilizzati, attraverso una gestione coordinata tra familiari, non più come strumento di gestione collettiva del risparmio, ma come mezzo per interposta intestazione o amministrazione dei beni, godendo così impropriamente di un regime fiscale di favore. La questione tuttavia non è rilevante, poiché gli importi versati dal contribuente non sono stati corrisposti a causa della norma impugnata, la cui applicazione non è dunque in discussione nel giudizio principale.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 32  co. 3

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte