Sentenza 231/2015 (ECLI:IT:COST:2015:231)
Massima numero 38602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  06/10/2015;  Decisione del  06/10/2015
Deposito del 11/11/2015; Pubblicazione in G. U. 18/11/2015
Massime associate alla pronuncia:  38601


Titolo
Imposte e tasse - Disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi - Previsione che i partecipanti non istituzionali che detenevano al 31 dicembre 2010 una quota superiore al 5 per cento determinata secondo i criteri di cui al comma 3-bis debbano corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5 per cento del valore medio della quota posseduta nel periodo d'imposta 2010 risultante nei prospetti periodici redatti in detto periodo - Asserita violazione del principio dell'affidamento del risparmiatore - Petitum che determinerebbe un esito manipolativo non costituzionalmente obbligato - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili, per il divieto di sindacare le scelte discrezionali del legislatore attraverso un intervento manipolativo non costituzionalmente obbligato, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. - dell'art. 32, comma 4-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122), il quale prevede che i partecipanti non istituzionali in possesso al 31 dicembre 2010 di quote superiori al 5 per cento (cd. "partecipanti qualificati") del patrimonio di fondi comuni di investimento immobiliare debbano corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5 per cento del valore medio della quota posseduta nel periodo d'imposta 2010, come risultante nei prospetti periodici redatti in detto periodo. La norma censurata infatti ha natura transitoria, e laddove fosse dichiarata incostituzionale renderebbe esenti da imposizione fiscale gli eventuali redditi generati prima del passaggio al nuovo regime fiscale, determinato dal precedente comma 3-bis, e non ancora distribuiti. Tale esito sarebbe non solo irragionevole rispetto a quanto previsto prima della novella, quando il regime fiscale era per "cassa"(incentrato sull'applicazione di una ritenuta agevolata), e a quanto previsto con l'entrata in vigore della riforma, che introduce un regime fiscale per "trasparenza" (fondato sull'imputazione dei proventi del fondo ai redditi generali dei partecipanti); ma produrrebbe anche una irragionevole disparità tra i titolari di partecipazione qualificata e tutti gli altri titolari.

Sul divieto di produrre effetti manipolativi non obbligati, v. la citata sentenza n. 274/2011.

Sul divieto di sindacare l'ampia discrezionalità del legislatore in tema di norme intertemporali, v. le citate decisioni: sentenza n. 217/1998 e ordinanza n. 327/2001.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 32  co. 4

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte