Ordinanza 232/2015 (ECLI:IT:COST:2015:232)
Massima numero 38603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  07/10/2015;  Decisione del  07/10/2015
Deposito del 11/11/2015; Pubblicazione in G. U. 18/11/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Fallimento e procedure concorsuali - Procedura di concordato preventivo - Proposta di concordato contenente una transazione fiscale del credito IVA - Possibilità di prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e non anche la falcidia del debito fiscale - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di eguaglianza per la mancata possibilità per l'amministrazione finanziaria di valutare in concreto la convenienza del piano che proponga un importo superiore a quello ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore - Insussistenza - Questione già dichiarata non fondata dalla sentenza n. 225 del 2014 - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 160 e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", stabiliscono che la proposta di concordato, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, possa prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e non anche la falcidia del debito fiscale. La questione è stata già dichiarata infondata dalla sentenza n. 225 del 2014 con riguardo alle medesime disposizioni (nel testo risultante dalle stesse modifiche legislative e dalla stessa interpretazione giurisprudenziale, ritenuta costituire "diritto vivente") in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e sulla base dei medesimi argomenti; ed il rimettente non ha prospettato, nel merito, profili o argomentazioni diversi rispetto a quelli già esaminati o comunque idonei ad indurre ad una differente pronuncia.

Per il rigetto di identica questione, v. la citata sentenza n. 225/2014.

Sulla manifesta infondatezza della questione quando il rimettente non prospetti, nel merito, profili o argomentazioni diversi rispetto a quelli già esaminati o comunque idonei ad indurre ad una differente pronuncia, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 280/2014, 240/2014, 180/2014 e 113/2014.



Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 160  co. 

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 182  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte