Sentenza 233/2015 (ECLI:IT:COST:2015:233)
Massima numero 38604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  21/10/2015;  Decisione del  21/10/2015
Deposito del 19/11/2015; Pubblicazione in G. U. 25/11/2015
Massime associate alla pronuncia:  38605


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Istituzione e disciplina della conferenza di copianificazione - Disciplina della funzione consultiva in merito alla previsione di grandi strutture di vendita e di aggregazioni di medie strutture di vendita - Asserito contrasto con le norme di liberalizzazione - Asserito contrasto con la normativa europea - Genericità ed oscurità delle censure - Carenza di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili, per genericità ed oscurità delle censure e, comunque, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - proposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2006/123/CE, e dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., con riferimento a disposizioni contenute nei decreti legge n. 201 del 2011 e n. 1 del 2012 - relative agli artt. 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65, che istituiscono e disciplinano la conferenza di copianificazione e la sua funzione consultiva. Il ricorso, infatti, censura indistintamente le tre disposizioni, che presentano contenuto eterogeneo, senza specificare quali parti di esse presentino punti di contrasto con i parametri evocati. Peraltro, anche a voler considerare isolatamente le questioni relative all'art. 25, da un lato, e agli artt. 26 e 27, dall'altro, l'impugnativa risulta comunque carente di adeguata motivazione a sostegno.

Sulla necessità della precisa individuazione dell'oggetto delle censure, v. le citate sentenze nn. 82/2015 e 22/2013.

Per l'affermazione che, nel giudizio in via principale, il ricorrente ha l'onere di precisare l'oggetto del ricorso, anche per consentire alla parte resistente di svolgere adeguatamente le proprie difese, v. la citata sentenza n. 213/2003.

In tema di inammissibilità per carenza assoluta di argomenti a sostegno dell'impugnazione, v. le citate sentenze nn. 8/2014, 272/2013, 22/2013 e 8/2013.

Per l'affermazione che, nel giudizio in via principale, l'esigenza di un'adeguata motivazione a supporto dell'impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti che in quello in via incidentale, v. le citate sentenze nn. 82/2015, 259/2014, 309/2013, 272/2013, 162/2013, 114/2011 e 251/2009 e la citata ordinanza n. 123/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  10/11/2014  n. 65  art. 25  co. 

legge della Regione Toscana  10/11/2014  n. 65  art. 26  co. 

legge della Regione Toscana  10/11/2014  n. 65  art. 27  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte