Sentenza 233/2015 (ECLI:IT:COST:2015:233)
Massima numero 38605
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  21/10/2015;  Decisione del  21/10/2015
Deposito del 19/11/2015; Pubblicazione in G. U. 25/11/2015
Massime associate alla pronuncia:  38604


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Opere e interventi edilizi eseguiti ed ultimati, in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal medesimo, in date anteriori rispettivamente al 1° settembre 1967 e al 17 marzo 1985 - Applicazione di sole sanzioni amministrative pecuniarie, per le ipotesi in cui la valutazione discrezionale dell'autorità comunale conduca ad escludere la persistenza di un interesse attuale al ripristino dello status quo ante - Contrasto con il testo unico sull'edilizia che configura l'esercizio del potere comunale di vigilanza e repressione degli abusi edilizi come un obbligo e non come una facoltà, senza che sia necessario accertare la ricorrenza attuale di ragioni di pubblico interesse e senza prevedere un termine di decadenza o di prescrizione per l'esercizio dei poteri repressivi comunali - Introduzione di un nuovo condono extra ordinem , preclusa al legislatore regionale - Violazione della competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente del governo del territorio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 207 e 208 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65, i quali prevedono che opere ed interventi edilizi abusivi - eseguiti ed ultimati, in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal medesimo, rispettivamente in data anteriore al 1° settembre 1967 o al 17 marzo 1985 - in deroga alla disciplina generale dettata dalla medesima legge regionale, comportino l'applicazione di sole sanzioni amministrative pecuniarie, per le ipotesi in cui la valutazione discrezionale dell'amministrazione comunale competente per territorio conduca ad escludere la persistenza di un interesse attuale al ripristino dello status quo ante. Nell'ambito della materia di competenza concorrente «governo del territorio», in cui rientrano le disposizioni censurate, spetta al legislatore statale la scelta sull'an, sul quando e sul quantum della sanatoria, potendo il legislatore regionale intervenire solo per quanto riguarda l'articolazione e la specificazione di tali disposizioni. Le disposizioni oggetto del presente giudizio, invece, ponendosi in contrasto con precedenti normative statali, mirano illegittimamente ad introdurre un condono edilizio extra ordinem, seppur subordinandone gli effetti tipici alla previa valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa. Non assume rilievo, al riguardo, la presunta coerenza delle disposizioni con gli approdi di una parte della giurisprudenza amministrativa secondo cui anche le sanzioni edilizie devono essere applicate previa comparazione e valutazione di prevalenza dell'interesse pubblico; ciò non solo perché tale opzione ermeneutica non costituisce "diritto vivente", data l'esistenza di un opposto orientamento del Consiglio di Stato, ma anche perché un suo eventuale riconoscimento normativo non potrebbe che provenire dal legislatore statale.
(Restano assorbite le ulteriori censure).

Per l'affermazione che la normativa in tema di opere e interventi edilizi abusivi afferisce alla materia «governo del territorio», v. le citate sentenze nn. 272/2013 e 102/2013.

In tema di compiti, rispettivamente, dello Stato e delle Regioni nella materia «governo del territorio», v. le citate sentenze nn. 167/2014 e 401/2007.

Per l'affermazione che, in tema di condono edilizio straordinario, spetta al legislatore statale il compito di disciplinare i profili penalistici, v. le citate sentenze nn. 49/2006, 70/2005 e 196/2004.

Per l'affermazione che, in tema di condono edilizio straordinario, spettano al legislatore statale le scelte di principio sull'an, sul quando e sul quantum, v. le citate sentenze nn. 225/2012 e 70/2005.

Per l'affermazione che, in tema di condono edilizio straordinario, competono al legislatore regionale l'articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale, v. le citate sentenze nn. 225/2012, 49/2006 e 196/2004.

Nel senso che esula dalla competenza regionale il potere di ampliare i limiti applicativi della sanatoria, v. la citata sentenza n. 290/2009.

Nel senso che esula dalla competenza regionale il potere di allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato, v. la citata sentenza n. 117/2015.

Sull'esigenza di uniforme trattamento sull'intero territorio nazionale in relazione a scelte così delicate in materia edilizia, v. la citata sentenza n. 164/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  10/11/2014  n. 65  art. 207  co. 

legge della Regione Toscana  10/11/2014  n. 65  art. 208  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 27  

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 31  

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 33  

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 34  

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 37