Corte dei conti - Controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari - Rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2012 - Tredici atti di citazione del 3 dicembre 2014 e date successive, adottati dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, nei confronti dei capigruppo e di alcuni consiglieri regionali per i fatti oggetto degli inviti a dedurre del 5 giugno 2014 e date successive - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Emilia-Romagna - Asserita indebita valutazione del merito delle scelte di spesa dei gruppi consiliari - Genericità della censura - Inammissibilità del ricorso.
È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Emilia-Romagna in relazione ai tredici atti di citazione, del 3 dicembre 2014 e date successive, adottati dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna nei confronti dei capigruppo e di alcuni consiglieri regionali per i fatti oggetto degli inviti a dedurre del 5 giugno 2014 e date successive. La doglianza della Regione ricorrente - basata su un'asserita indebita valutazione del merito delle scelte di spesa dei gruppi consiliari - risulta essere generica e circostanziata esclusivamente con riferimento a due addebiti. Non avendo sviluppato la tesi con l'esame delle spese di cui la Procura contabile avrebbe valutato il merito, la censura risulta apodittica e priva di concretezza.
Sull'inammissibilità delle censure in quanto apodittiche e prive di concretezza, v. le citate sentenze nn. 263/2014, 122/2013, 77/2013, 46/2013, 246/2012, 200/2010 e 105/2009.