Corte dei conti - Controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari - Rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2012 - Deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna n. 249 del 2013, avente ad oggetto la dichiarazione di irregolarità dei rendiconti - Trasmissione con la nota n. 3660 del 10 luglio 2013 alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Emilia-Romagna - Indebita prosecuzione dell'attività di controllo dei gruppi consiliari, già censurata con la sentenza n. 130 del 2014 - Lesione dell'autonomia organizzativa e contabile del Consiglio regionale - Dichiarazione che non spettava allo Stato e, per esso, al Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, inviare la nota impugnata - Annullamento della nota di trasmissione.
Non spettava allo Stato, e per esso al Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna, inviare alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna la nota n. 3660 del 10 luglio 2013 - di trasmissione della deliberazione n. 249 del 2013 contenente l'accertamento dell'irregolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2012 - con conseguente annullamento della stessa. La segnalazione alla Procura contabile, infatti, trae origine da un'attività di controllo illegittima ex tunc in quanto travolta dalla successiva sentenza n. 130 del 2014 della Corte costituzionale con la quale sono state annullate la menzionata deliberazione n. 249 del 2013 e la presupposta deliberazione istruttoria n. 234 del 2013, sulla base della considerazione che la relativa attività di controllo avrebbe potuto essere intrapresa dalla Corte dei conti solo a partire dall'anno 2013. La nota di trasmissione, quindi, in quanto funzionalmente collegata in maniera indissolubile alla deliberazione di controllo, non può che essere annullata a seguito dell'annullamento di quest'ultima.
Sulla legittimità del raccordo tra le funzioni della Corte dei conti di controllo sulla gestione e giurisdizionale, v. la citata sentenza n. 29/1995.
Sulla necessità di rispettare il principio del contraddittorio, anche per le notizie o i dati acquisiti dalla magistratura contabile nell'esercizio di qualsivoglia funzione di controllo, ivi compresa quella sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali, v. la citata sentenza n. 263/2014.Sull'annullamento della deliberazione n. 249 del 2013, di accertamento dell'irregolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2012, e della presupposta deliberazione istruttoria n. 234 del 2013, sulla base della considerazione che la relativa attività di controllo avrebbe potuto essere intrapresa dalla Corte dei conti solo a partire dall'anno 2013, v. la citata sentenza n. 130/2014.