Corte dei conti - Controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari - Rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2012 - Tredici atti di citazione del 3 dicembre 2014 e date successive, adottati dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, nei confronti dei capigruppo e di alcuni consiglieri regionali per i fatti di cui alla deliberazione n. 249 del 2013 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, annullata dalla sentenza n. 130 del 2014 - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta invalidità derivata degli atti di citazione - Asserita indebita interferenza tra la funzione giurisdizionale e la funzione di controllo della Corte dei conti - Insussistenza - Dichiarazione che spettava alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna adottare i tredici atti di citazione.
Spettava alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna adottare i tredici atti di citazione del 3 dicembre 2014 e date successive, emessi nei confronti dei capigruppo e di alcuni consiglieri regionali per i fatti di cui alla deliberazione n. 249 del 2013 della sezione regionale di controllo della stessa Corte dei conti. L'attività d'indagine della Procura regionale e le sue determinazioni finali, infatti, non possono ritenersi una mera derivazione della menzionata deliberazione n. 249 - di accertamento dell'irregolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2012 - annullata con sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2014 sulla base della considerazione che la relativa attività di controllo avrebbe potuto essere intrapresa dalla Corte dei conti solo a partire dall'anno 2013. Gli atti di citazione, piuttosto, si fondano sulla documentazione contabile autonomamente acquisita presso la sezione regionale di controllo con la nota del 13 novembre 2013, legittimamente ottenuta dalla Procura contabile nel rispetto della procedura prevista dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 453 del 1993.