Sentenza 64/2024 (ECLI:IT:COST:2024:64)
Massima numero 46115
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  19/03/2024;  Decisione del  19/03/2024
Deposito del 19/04/2024; Pubblicazione in G. U. 24/04/2024
Massime associate alla pronuncia:  46113  46114  46116  46117


Titolo
Fonti del diritto - Testi unici - Esercizio della delega diretta al riordino/riassetto di settori normativi - Necessità di assicurare, anche nel caso si rediga un testo non meramente compilativo, la coerenza logica e sistematica della normativa riordinata - Adozione di una disposizione delegata che, per il suo tenore, legittima il diritto vivente a un'interpretazione in contrasto con i principi e i criteri direttivi - Addebito al legislatore delegato della conseguente infrazione costituzionale (nel caso di specie: non fondatezza della questione, sollevata per eccesso di delega, sulla disposizione che prevede, secondo l'interpretazione datane dal diritto vivente, che in caso di vittoria della lite della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quantificazione delle spese processuali dovute dal soccombente, con pagamento a favore dello Stato, segua i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata). (Classif. 106007).

Testo

Nell’ambito della tipologia di delega diretta al riordino o al riassetto di settori normativi l’esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione vigente va inquadrato in limiti rigorosi, da intendersi in ogni caso come strettamente orientati e funzionali alle finalità esplicitate dalla legge di delega. (Precedenti: S. 84/2017 - mass. 41188).

Nell’emanazione del testo unico sulle spese di giustizia, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera d), della legge n. 50 del 1999, il legislatore delegato deve attenersi al criterio del coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, potendo apportare le sole modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa riordinata; tuttavia, tale criterio può anche essere non solo formale e, dunque, tradursi in un testo non meramente compilativo, purché l’obiettivo rimanga il medesimo. (Precedente: S. 174/2005).

La violazione dell’art. 76 Cost. ben potrebbe manifestarsi anche in riferimento a una norma ricavata dal diritto vivente, dal momento che sarebbe comunque addebitabile al legislatore delegato l’emanazione di una disposizione che, per il suo tenore, legittima un’interpretazione in contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dal legislatore delegante.

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell’art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede, secondo l’interpretazione datane dal diritto vivente a partire dal 2018, che in caso di vittoria della lite della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quantificazione delle spese processuali dovute dal soccombente, con pagamento a favore dello Stato, segue i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata. La norma censurata non ha, infatti, carattere realmente innovativo rispetto al quadro normativo previgente all’esercizio della delega in quanto, in assenza di una previsione letterale ostativa, l’interpretazione oggi seguita dal diritto vivente – fondata su argomenti di tipo sistematico – ben avrebbe potuto svilupparsi anche in riferimento al quadro normativo precedente. Nemmeno è ravvisabile, nella medesima norma, una deviazione dalla natura propria dell’istituto del rimborso delle spese nel giudizio civile). 



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/05/2002  n. 113  art. 133  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 133  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte