Sentenza 235/2015 (ECLI:IT:COST:2015:235)
Massima numero 38611
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  06/10/2015;  Decisione del  06/10/2015
Deposito del 19/11/2015; Pubblicazione in G. U. 25/11/2015
Massime associate alla pronuncia:  38607  38608  38609  38610  38612


Titolo
Corte dei conti - Controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari - Rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2012 - Tredici atti di citazione del 3 dicembre 2014 e date successive, adottati dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, nei confronti dei capigruppo e di alcuni consiglieri regionali per i fatti di cui alla deliberazione n. 249 del 2013 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Emilia-Romagna - Asserita violazione del principio di insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri regionali nell'esercizio delle funzioni - Insussistenza - Atti di citazione emanati nell'ambito di un giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, diverso e distinto dalla giurisdizione di conto - Dichiarazione che spettava alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna adottare i tredici atti di citazione.

Testo
Spettava alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna adottare i tredici atti di citazione del 3 dicembre 2014 e date successive, emessi nei confronti dei capigruppo e di alcuni consiglieri regionali, in quanto emanati nell'ambito di un giudizio di responsabilità amministrativa e contabile diverso e distinto da quello contenuto nella deliberazione n. 249 del 2013 della sezione regionale di controllo - contenente l'accertamento dell'irregolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2012 - annullata con sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2014 sulla base della considerazione che la relativa attività di controllo avrebbe potuto essere intrapresa dalla Corte dei conti solo a partire dall'anno 2013. Non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 122, quarto comma, Cost., che garantisce l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri regionali nell'esercizio delle funzioni. Infatti, in ordine alla gestione delle somme erogate a titolo di contributi pubblici ai gruppi consiliari, i capigruppo dei Consigli regionali e tutti i consiglieri regionali, anche se sottratti alla giurisdizione di conto, restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, ricorrendone i presupposti). Tale conclusione non muta in ragione dell'intervenuta approvazione dei rendiconti da parte del comitato tecnico (quand'anche composto da consiglieri regionali) o dall'ufficio di presidenza, poiché il voto dato in tali sedi rappresenta una ratifica formale di spese già effettuate dai gruppi e non già un atto deliberativo che ne costituisce ex ante il titolo giustificativo. Opinare diversamente condurrebbe al risultato abnorme di delineare un'area di totale irresponsabilità civile, contabile e penale in favore dei consiglieri regionali, considerato che il rendiconto generale riguarda ogni attività dell'ente regionale.

Sull'affermazione in base alla quale i capigruppo dei Consigli regionali, anche se sottratti alla giurisdizione di conto, restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, ricorrendone i presupposti), v. la citata sentenza n. 107/2015.

Sulla guarentigia dell'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri regionali nell'esercizio delle funzioni ex art. 122, quarto comma, Cost., che deroga alla regola generale della giurisdizione e non mira ad assicurare loro una posizione di privilegio, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 332/2011, 200/2008, 235/2007, 195/2007, 392/1999, 391/1999, 289/1997 e 69/1985.

Sull'esclusione dalla prerogativa d'insindacabilità di cui all'art. 122, quarto comma, Cost. dell'attività materiale di gestione delle risorse finanziarie, che resta assoggettata alla ordinaria giurisdizione di responsabilità civile, penale e contabile, v. la citata sentenza n. 292/2001.



Atti oggetto del giudizio

 03/12/2014  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 122  co. 4

Altri parametri e norme interposte