Intervento in giudizio - Atti di intervento depositati oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 4 secondo comma, 51 primo comma e 97, secondo comma, dell'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. del 31 dicembre 2012 n. 235, riguardante i casi di sospensione dalla carica elettiva di sindaco a seguito di condanna non definitiva per abuso d'ufficio, è inammissibile l'intervento di M. M. M. e S. C., parti nel giudizio principale che si sono costituite oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza di rimessione. Tale termine ha infatti natura perentoria, per cui la sua mancata osservanza determina l'esclusione dal giudizio costituzionale di tutti gli interventi depositati oltre la sua scadenza.
Sulla natura perentoria del termine per il deposito degli atti di intervento nel giudizio costituzionale, v. le citate decisioni: sentenze nn. 27/2015, 364/2010, 303/2010, 263/2009, 215/2009; ordinanze nn. 11/2010, 100/2009, 124/2009.