Sentenza 236/2015 (ECLI:IT:COST:2015:236)
Massima numero 38613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  20/10/2015;  Decisione del  20/10/2015
Deposito del 19/11/2015; Pubblicazione in G. U. 25/11/2015
Massime associate alla pronuncia:  38614  38615


Titolo
Intervento in giudizio - Atti di intervento depositati oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 4 secondo comma, 51 primo comma e 97, secondo comma, dell'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. del 31 dicembre 2012 n. 235, riguardante i casi di sospensione dalla carica elettiva di sindaco a seguito di condanna non definitiva per abuso d'ufficio, è inammissibile l'intervento di M. M. M. e S. C., parti nel giudizio principale che si sono costituite oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza di rimessione. Tale termine ha infatti natura perentoria, per cui la sua mancata osservanza determina l'esclusione dal giudizio costituzionale di tutti gli interventi depositati oltre la sua scadenza.

Sulla natura perentoria del termine per il deposito degli atti di intervento nel giudizio costituzionale, v. le citate decisioni: sentenze nn. 27/2015, 364/2010, 303/2010, 263/2009, 215/2009; ordinanze nn. 11/2010, 100/2009, 124/2009.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte