Intervento in giudizio - Soggetto intervenuto nel giudizio a quo dopo la rimessione della questione di legittimità costituzionale e titolare di un interesse di mero fatto indiretto e riflesso - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 4 secondo comma, 51 primo comma e 97, secondo comma, dell'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. del 31 dicembre 2012 n. 235 - riguardante i casi di sospensione dalla carica elettiva di sindaco a seguito di condanna non definitiva per abuso d'ufficio, è inammissibile l'intervento, benché tempestivo, di E. C., parte nel giudizio principale, che tuttavia si è costituito in esso dopo la rimessione della questione. L'ammissione delle parti del giudizio incidentale, infatti, viene valutata con riferimento ai soggetti costituiti nel giudizio principale prima della pronuncia di tale ordinanza. Inoltre, è altresì inammissibile l'intervento dello stesso soggetto come terzo, in quanto non già titolare di un interesse qualificato richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per l'ammissione nel giudizio incidentale, bensì di uno di mero fatto.
Sull'inammissibilità dell'intervento delle parti del giudizio principale che si siano costituite in quello incidentale dopo l'ordinanza di rimessione, v. le citate decisioni: sentenze nn. 223/2012, 220/2007; ordinanze nn. 24/2015, 393/2008.
Sull'inammissibilità dell'intervento del titolare di un interesse di mero fatto, in quanto gli unici terzi legittimati a costituirsi nel giudizio incidentale sono quelli portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura, v. le citate decisioni: sentenze nn. 70/2015, 37/2015, 162/2014, 304/2011, 293/2011, 199/2011, 118/2011, 138/2010, 151/2009; ordinanze nn. 240/2014, 156/2013, 150/2012.