Sentenza 236/2015 (ECLI:IT:COST:2015:236)
Massima numero 38615
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  20/10/2015;  Decisione del  20/10/2015
Deposito del 19/11/2015; Pubblicazione in G. U. 25/11/2015
Massime associate alla pronuncia:  38613  38614


Titolo
Elezioni - Testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi - Previsione che sono sospesi di diritto dalle cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti e specificamente per il delitto di abuso di ufficio - Applicazione della causa ostativa ai mandati in corso all'entrata in vigore della norma - Asserita violazione del diritto di elettorato passivo e del principio di irretroattività delle norme aventi natura sanzionatoria - Insussistenza - Esclusione della natura sanzionatoria della sospensione e conseguente non conferenza della censura riferita alla retroattività - Ragionevole bilanciamento tra il diritto di elettorato passivo e il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. del 31 dicembre 2012 n. 235 - in relazione al precedente art. 10, comma 1, lett. c) - sollevata con riferimento agli artt. 2, 4 secondo comma, 51 primo comma e 97, secondo comma Cost., la quale sospende di diritto dalle cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale coloro che hanno riportato una condanna non definitiva, tra l'altro, anche per il delitto di abuso di ufficio. La norma censurata - che ha una lunga serie di precedenti nella legislazione adottata fin dal 1990 per fronteggiare casi gravi di illegalità nella pubblica amministrazione - non costituisce infatti né una sanzione penale né un effetto penale della condanna; essa è piuttosto la misura scelta dal legislatore nel caso venga accertato, seppure in via temporanea, il venire meno di uno dei requisiti soggettivi richiesti per l'accesso e il mantenimento a una delle cariche elettive indicate. La natura non sanzionatoria della misura è confermata non solo dalla giurisprudenza comune, ma anche dall'espressa previsione che essa non si applica in caso di riabilitazione, mentre l'estinzione degli effetti penali della condanna a seguito di riabilitazione è prevista in generale dall'art. 178 cod. pen. Priva di fondamento è altresì la censura relativa all'immediata applicazione della misura a chi era già in carica al momento della entrata in vigore della norma, per fatti compiuti in precedenza. Non trattandosi di misura sanzionatoria, infatti, non viene in esame il divieto di retroattività dell'art. 25, secondo comma Cost.; né può invocarsi la presunta rilevanza costituzionale dell'art. 11 delle preleggi, laddove se ne chieda l'applicazione a tutela dei diritti fondamentali - come sarebbe quello dell'accesso alle cariche pubbliche - o in caso di istituti e regimi assimilabili alle sanzioni penali - come asserito nel caso della norma impugnata. Al di fuori dell'ambito penale, infatti, le leggi possono retroagire, purché la scelta del legislatore rispetti una serie di limiti, quale la sua ragionevolezza, l'uguaglianza della previsione, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Risulta poi infondata anche la dedotta violazione del diritto fondamentale all'elettorato passivo, che sarebbe eccessivamente sacrificato dalla previsione impugnata, dal momento che appare invece ragionevole che per determinati reati, ritenuti particolarmente gravi e offensivi dell'interesse costituzionale al buon andamento e all'imparzialità dei pubblici uffici, il legislatore ricerchi un bilanciamento tra interessi in gioco diversi, trai quali il dovere per l'eletto di svolgere la carica con disciplina e onore. La scelta del legislatore, di prevedere che una condanna per una serie di reati contro la pubblica amministrazione, anche se non definitiva, faccia sorgere l'esigenza cautelare di sospendere temporaneamente il titolare della carica risulta dunque ragionevole, anche in caso di sua applicazione ai mandati in corso, dal momento che si tratta di salvaguardare l'amministrazione pubblica dal rischio di inquinamento e di tutelarne la credibilità. Quanto, infine, al diritto a concorrere al progresso materiale o spirituale della società, esso non risulta compromesso, poiché il suddetto contributo può essere fornito in una molteplicità di modi e forme, tra cui l'assunzione di una carica pubblica è solo una tra le tante espressioni possibili.

Sulla natura non sanzionatoria delle misure della incandidabilità, decadenza, sospensione adottate a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, v. e citate sentenze nn. 25/2002, 132/2001, 184/1994, 118/1993.

Sulla legittimità delle scelte discrezionali del legislatore in tema di retroattività delle leggi che non rientrino nell'ambito di quelle penali, v. le citata sentenza n. 156/2007.

Sulla correttezza delle scelte del legislatore in tema di bilanciamento tra l'interesse ad essere eletti a una carica pubblica e quello all'immagine della pubblica amministrazione, v. le citante sentenze nn. 352/2008, 257/2010, 206/1999, 141/1996.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/2012  n. 235  art. 11  co. 1

decreto legislativo  31/12/2012  n. 235  art. 10  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 4  co. 2

Costituzione  art. 51  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 2

Altri parametri e norme interposte