Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità - Concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica - Principio dell'accordo - Contribuzione unilateralmente quantificata dallo Stato in attesa del perfezionamento dell'accordo - Previsione del prolungamento sino al 2017 della disciplina temporanea e introduzione di ulteriori contributi - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Incertezza e oscurità della censura - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, per incertezza e oscurità della censura, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, commi primo e sesto, Cost. e art. 36 dello statuto siciliano, nonché 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - dell'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - che prolunga sino al 2017 gli oneri finanziari connessi al concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica e individua ulteriori importi da computare in riduzione al complesso delle spese finali di ciascuna autonomia speciale, ai fini della determinazione del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile. Invero, nessun argomento, tra quelli svolti nel ricorso, consente di comprendere come la norma impugnata, univocamente diretta a ridurre il livello della spesa regionale, possa avere una qualche attinenza con il diverso istituto della riserva allo Stato del gettito dei tributi spettanti in linea di principio alla Regione, in quanto riscossi sul suo territorio. Parimenti, è oscura la censura relativa alla violazione del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio, in quanto questa sembra presupporre, senza alcun sostegno argomentativo, che i contributi stabiliti dalla norma impugnata comportino un trasferimento di risorse dalla Regione allo Stato, anziché una riduzione della spesa regionale, che non compromette, ma agevola l'equilibrio di bilancio, il cui raggiungimento costituisce il dichiarato scopo della norma denunciata.
Per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per incertezza ed oscurità della censura, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 247/2009 e 246/2009.
Sulla riserva allo Stato del gettito di tributi spettanti alla Regione siciliana, in quanto riscossi sul suo territorio, v. la citata sentenza n. 77/2015.