Sentenza 238/2015 (ECLI:IT:COST:2015:238)
Massima numero 38620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  03/11/2015;  Decisione del  03/11/2015
Deposito del 19/11/2015; Pubblicazione in G. U. 25/11/2015
Massime associate alla pronuncia:  38617  38618  38619


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità - Concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica - Principio dell'accordo - Contribuzione unilateralmente quantificata dallo Stato in attesa del perfezionamento dell'accordo - Previsione del prolungamento sino al 2017 della disciplina temporanea e introduzione di ulteriori contributi - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione dello statuto che prevede il principio dell'accordo - Insussistenza - Principio che non è stato recepito dallo statuto di autonomia o dalle norme di attuazione di esso - Intervento settoriale giustificato dall'emergenza finanziaria - Non fondatezza della questione - monito al legislatore.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 43 dello statuto siciliano - dell'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - che prolunga sino al 2017 gli oneri finanziari connessi al concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica e individua ulteriori importi da computare in riduzione al complesso delle spese finali di ciascuna autonomia speciale, ai fini della determinazione del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile. In materia di coordinamento della finanza pubblica merita di essere privilegiata la via dell'accordo, in esecuzione del principio generale di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il quale, in quanto non è stato recepito dallo statuto di autonomia o dalle norme di attuazione di esso, in casi particolari, può essere derogato dal legislatore statale. Perciò, benché non valga ad alterare il riparto costituzionale delle competenze, l'emergenza finanziaria, ove la legge ordinaria non incontri un limite in una fonte superiore, ben può alimentare interventi settoriali, che, per quanto non oggetto di accordo, pongano, caso per caso, obblighi finanziari a carico delle autonomie speciali. Ad ogni modo, la deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 non potrebbe validamente trasformarsi da transitoria eccezione in stabile allontanamento dalle procedure previste dallo stesso.

Nel senso che i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, v. le citate sentenze nn. 54/2014, 229/2011, 169/2007, 82/2007, 417/2005, 353/2004 e 36/2004.

Sull'accordo in materia di coordinamento della finanza pubblica, in esecuzione dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009, derogabile in casi particolari dal legislatore statale, v. le citate sentenze nn. 46/2015, 23/2014, 193/2012, 118/2012, 353/2004.

Nel senso che l'emergenza finanziaria, pur nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze, legittima interventi settoriali, che, anche se non oggetto di accordo, pongono oneri a carico delle autonomie speciali, v. le citate sentenze nn. 89/2014, 23/2014 e 39/2013.

Per l'affermazione che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 pone una riserva di competenza a favore delle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata, così da configurarsi come presidio procedurale a carico della specialità finanziaria di tali enti, v. le citate sentenze nn. 241/2012 e 71/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 499

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte