Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Sopravvenuta sottoscrizione di accordo in materia di finanza pubblica - Rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte costituita - Cessazione della materia del contendere.
Ѐ cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 526 e 527, della legge 27 dicembre 2014, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), impugnato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in riferimento agli artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto della Valle d'Aosta, ed agli artt. da 2 a 7 della l. 26 novembre 1981, n. 690, nonché in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ed ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, desunti rispettivamente dall'art. 3 e dagli artt. 5 e 120 Cost. La rinuncia al ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - a seguito di impegni specificamente assunti in sede di accordi stipulati con lo Stato in materia di finanza pubblica -, non avendo riportato la formale accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, comporta la cessazione della materia del contendere.
Sulla cessazione della materia del contendere in difetto di accettazione della rinuncia al ricorso, v. le citate sentenze nn. 82/2015 e 77/2015, nonché le ordinanze nn. 182/2015 e 62/2015.