Sentenza 239/2015 (ECLI:IT:COST:2015:239)
Massima numero 38623
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  03/11/2015;  Decisione del  03/11/2015
Deposito del 19/11/2015; Pubblicazione in G. U. 25/11/2015
Massime associate alla pronuncia:  38621  38622


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica - Principio dell'accordo - Contribuzione unilateralmente quantificata dallo Stato in attesa del perfezionamento dell'accordo, con accantonamento del relativo importo a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione dello statuto laddove prevede il principio dell'accordo - Asserita violazione dello statuto laddove prevede l'integrale spettanza alla Regione dei tributi erariali riscossi nel suo territorio - Asserito pregiudizio della funzione amministrativa della Regione - Insussistenza - Derogabilità del principio dell'accordo, non recepito dallo statuto di autonomia o dalle norme di attuazione di esso - Diversa funzione degli istituti dell'accantonamento e della riserva di tributi erariali - Omessa dimostrazione del pregiudizio lamentato - Non fondatezza delle questioni - Monito al legislatore.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119 Cost., nonché all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 36 e 43 dello Statuto speciale ed all'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074/1965, in quanto, nel testo originario, stabilisce che «per l'anno 2014, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella seguente tabella [...]». Non risulta violato il principio statutario dell'accordo in relazione al concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica in quanto, specie in un contesto di grave crisi economica, il legislatore può discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica. Peraltro, nel caso in esame, la norma impugnata si colloca in un più ampio contesto normativo nel quale il principio pattizio è largamente adottato per volontà dello stesso legislatore statale. Altresì, non risulta violato lo Statuto laddove prevede l'integrale spettanza alla Regione dei tributi erariali riscossi nel suo territorio. Infatti, l'accantonamento transitorio delle quote di compartecipazione al tributo erariale costituisce il mezzo procedurale con il quale l'autonomia speciale, anziché essere privata definitivamente di quanto le compete, partecipa a quel risanamento, impiegando a tal fine le risorse che lo Stato trattiene. Le quote accantonate rimangono, in tal modo, nella titolarità della Regione e sono strumentali all'assolvimento di un compito legittimamente gravante sul sistema regionale. Infine, non fondato è l'asserito pregiudizio della funzione amministrativa della Regione. Nell'ambito dei rapporti tra Stato e Regioni sono legittime le riduzioni delle risorse, purché non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa e, in definitiva, non rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione dispone per l'adempimento dei propri compiti. Nel caso di specie, la Regione non ha fornito alcuna prova al fine di consentire di apprezzare l'incidenza negativa delle riduzioni di provvista finanziaria sull'esercizio delle proprie funzioni.

Sull'irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, della stipula di un accordo contenente una clausola che obblighi la Regione a rinunciare ai ricorsi pendenti, v. le citate sentenze nn. 176/2015, 125/2015, 77/2015 e 19/2015.

Sull'applicabilità dei principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale anche ai soggetti ad autonomia speciale, v. le citate sentenze nn. 82/2015, 77/2015, 46/2015, 54/2014, 229/2011, 169/2007, 82/2007, 417/2005, 353/2014 e 36/2004.

Sul principio dell'accordo in relazione al concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica e sulla possibilità di derogarvi, v. le citate sentenze nn. 82/2015, 46/2015, 23/2014 e 193/2012.

Sulla previsione espressa da parte della disciplina impugnata dello scostamento, in via transitoria, dal principio dell'accordo, v. le citate sentenze nn. 82/2015 e 77/2015.

Sulla possibilità di derogare all'art. 27, comma primo, della l. 5 maggio 2009, n. 42 mediante atti successivi aventi pari forza normativa, v. la citata sentenza n. 23/2014.

Sulla possibilità per il legislatore di discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità di concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica, fermo restando il rispetto della fonte sovraordinata, v. le citate sentenze nn. 198/2012 e 193/2012.

Sulla riserva di competenza a favore delle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata, v. le citate sentenze nn. 241/2012 e 71/2012.

Sull'istituto della riserva, v. ex plurimis le citate sentenze nn. 145/2014, 97/2013 e 198/1999.

Sull'istituto dell'accantonamento, v. le citate sentenze nn. 77/2015 e 23/2014.

Sull'onere probatorio che incombe sul soggetto che lamenti l'irreparabile pregiudizio dell'esercizio delle funzioni, v. ex plurimis le citate sentenze nn. 26/2014 e 23/2014.

Sulle riduzioni delle risorse nell'ambito dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni, purché non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complesse esigenze di spesa e non rendano insufficienti i mezzi dei quali la Regione dispone per l'adempimento dei propri compiti, v. le citate sentenze nn. 188/2015, 89/2015, 26/2014, 23/2014, 121/2013, 97/2013, 246/2012, 241/2012, 298/2009, 145/2008, 256/2007 e 431/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 526

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 119

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Sicilia  art. 36

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2    co. 1